Il lavoratore posto in CIG o in mobilità che inizia a svolgere attività lavorativa rinvenibile da UNILAV, compatibile con la sua temporanea condizione, non è più obbligato a effettuare la comunicazione preventiva all’INPS e non rischia la decadenza dall’integrazione salariale.
Ne argomenta l’INPS in un messaggio del 25/9/2013 nel messaggio n. 15079 non visibile sul sito istituzionale ma pubblicizzato dalla stampa specializzata, dando seguito a quanto previsto dall’articolo 9, comma 5 del D.L. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013. La comunicazione obbligatoria di assunzione effettuata dal nuovo datore di lavoro è ora valida anche a tale scopo.
“ Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.
Si rimane in attesa di una ulteriore circolare esplicativa pubblica.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
