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Il 30/9 scade proroga registro imprese

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Ricordiamo che quanto in scadenza il 12/5/2013 e relativo all’obbligo di iscrizione al registro imprese degli agenti di commercio, scade definitivamente il 30/9/2013.

 

Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 23 aprile 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l’iscrizione nell’apposita sezione Rea e l’aggiornamento al Registro delle Imprese e al repertorio economico amministrativo (REA)

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

 Gli Agenti/rappresentanti di commercio e mediatori di immobili e altri prodotti, a seguito della soppressione del Ruolo Agenti e immobiliari, hanno l’obbligo di trasferire la propria iscrizione al Registro imprese entro il 30/9/2013 (vecchia scadenza del 12/5/2013) e di aggiornare i propri dati. Sono coinvolti anche i rappresentanti esercenti sotto forma societaria

L’adempimento consiste nell’effettuare una SCIA telematica al registro imprese finalizzata al trasferimento dell’iscrizione dal Ruolo Agenti, al Registro imprese.

Come si legge nel sito della Camera di Commercio di Roma, la norma di riferimento imponeva per le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012  la presentazione entro un anno (sc. 12/5/2013) di un'istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” compilato nelle sezioni "Anagrafica" e "Aggiornamento Posizione RI/REA" per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell'ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell'impresa pena l'inibizione della continuazione dell'attività.
Nel modello, nell'apposita sezione l'impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed in possesso dell'iscrizione nel soppresso Ruolo (dipendenti, collaboratori ecc.) che a qualsiasi titolo svolgono l'attività di mediazione per l'impresa stessa e per ciascun nominativo dovrà essere compilato l'int. P relativo alla modulistica Registro Imprese/Rea.

 Le persone fisiche iscritte al Ruolo ma inattive alla data del 12 maggio 2012, entro un anno, (proroga al 30/9/2013) potranno presentare al Registro Imprese della Camera di Commercio di residenza un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori” sezione “Iscrizione apposita Sezione (Transitorio)”.
Decorso tale termine non potranno più chiedere l’iscrizione nell’apposita sezione del Rea, tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei quattro anni successivi all’entrata in vigore del decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività.

 La mancata iscrizione al Registro delle imprese entro il 30 settembre 2013 comporta l’impossibilità  di proseguire nell’attività.

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma