La "cedolare secca" diventa sempre più appetibile.
L’imposta, applicabile ai canoni di locazione di immobili a uso abitativo in sostituzione di Irpef, addizionali comunali e regionali, imposte di registro e di bollo, è passata (per tutto il 2013) dal 19% al 15% nei casi di affitti stipulati a canoni concordati come modificata dall’articolo 4 del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, così detto “Decreto IMU”. Negli altri casi resta l’aliquota del 21%.
L’affitto dunque, invece di essere dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi per essere tassato allo scaglione in cui si è giunti con la somma dei redditi (fino al 43%) può subire una sua tassazione autonoma da pagare sempre in sede di UNICO o 730.
La cedolare secca può essere applicata, oltre che agli affitti stipulati a canone concordato, anche ai canoni relativi a contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno, per i quali non c'è l'obbligo di registrazione.
Si ricorda che in caso di utilizzo di questa imposta agevolata, non è possibile chiedere all’inquilino l’aumento "Istat".
Si ricorda inoltre che, ad aggravare la tassazione ordinaria degli affitti riscossi, a decorrere dal 2013 la deduzione forfetaria da applicare agli affitti percepiti e da dichiarare nel quadro relativo ai fabbricati del modello di dichiarazione, è scesa dal 15% al 5% a sfavore del contribuente.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
