Auguriamo a tutti i lettori Buone vacanze!
SCADENZARIO DI AGOSTO 2013
Per avere maggiori delucidazioni circa le scadenze, siete pregati di mettervi in contatto con il nostro studio che vi fornirà tutte le informazioni relative e gli eventuali modelli di pagamento.
10/08/2013
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16/08/2013
Non trovando riferimento preciso nella norma di proroga
- Versamenti contributi CASAGIT
20/08/2013. Lo slittamento diretto al 20 agosto è frutto della norma introdotta con il decreto sulle semplificazioni fiscali (16/2012) che di fatto ha stabilizzato, una volta per tutte, la cosiddetta "pausa d'agosto" degli adempimenti fiscali). L’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 , pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012 – supplemento Ordinario n. 85, ha disposto che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Per il 2013 anche le scadenze di imposte e contributi e cedolare secca dei soggetti agli studi di settore sono in scadenza il 20/8 con la sola aggiunta dello 0.40%.
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VERSAMENTI TRAMITE F24 RELATIVI A:
ditte individuali e codice 1020 per le ritenute nei confronti dei soggetti con impresa sottoforma societaria.
VERSAMENTI RELATIVI A:
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25/08/2013 (spostato a lunedi’ 26/8)
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PRESENTAZIONE
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30/08/2013
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31/08/2013
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PROGATI AL 20 SETTEMBRE
- Presentazione Modello 770/2013 ordinario e semplificato
- Ravvedimento lungo delle imposte indicate in modello 770
E ancora una volta auguro a tutti …………BUONE VACANZE !!!!!!!
NB:
- I termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati “di diritto al giorno seguente non festivo” (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall’art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, “il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo” (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473);
- Ugualmente dicasi per i versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241).
- I termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322, circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1).
L’art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70 convertito nella L. 12.7.2011 n. 106 (c.d. “DL sviluppo”) ha stabilito che “gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo”.




