Prosegue oramai da più di sei anni quanto stabilito dall’articolo 5 comma 1 della legge tre agosto 2007 n. 127/2007 in relazione all’erogazione di una “ quattordicesima” ai pensionati che al 31 luglio siano ultrasessantaquattrenni con redditi bassi, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa erogate da enti pubblici di previdenza obbligatori. Lo ricorda l’INPS con il messaggio n. 10462/2013.
Chi ne ha diritto?
Spetta solamente a quei pensionati dai sessantaquattro anni in poi, che possiedono un reddito da pensione derivante da versamenti contributivi, non superiore per il 2013 a euro 9.660,89.( una volta e mezzo il trattamento minimo INPS).
Quali redditi rientrano nel limite?
Redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei redditi derivanti dalla percezione dell’assegno familiare, del reddito della casa di abitazione, dell’assegno di accompagnamento, delle pensioni di guerra, dei trattamenti di fine rapporto e della competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.
Che importo?
L’importo sarà erogato in proporzione all’anzianità contributiva maturata dal pensionato e sarà nel 2013 dello stesso importo stabilito per gli anni precedenti.
Pensioni da lavoro dipendente:
- 336 euro per anzianità contributiva fino a 15 anni
- 420 euro per anzianità contributiva da 15 a 25
- 504 euro per anzianità contributiva superiore ai 25 anni.
Pensioni degli autonomi:
- 336 euro per coloro che hanno maturato un’anzianità fino a 18 anni
- 420 per chi vanta un’anzianità tra i 18 e i 28 anni
- 504 euro per chi vanta un’anzianità superiore ai 28 anni
Non sono interessati da questa nuova norma i pensionati sociali o i titolari di qualsiasi altra forma assistenziale.
Rossella Quintavalle
C.d.L in Roma
www.rossellaquintavalle.it




