Ripristinate le vecchie regole dal Decreto legge n. 76/2013 a decorrere dal 28/6/2013.
Il lavoratore mantiene lo stato di disoccupazione anche se svolge attività di lavoro tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale:
- 8000 se trattasi di lavoro subordinato;
- 4800 se trattasi di lavoro autonomo.
Anche di questo si parlerà oggi al convegno: il lavoro che verrà…..di Hdemia delle Professoni.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




