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Ripristinati intervalli nei contratti a termine

Contratti a termine

 

Ripristinati i previgenti periodi di interruzione tra un contratto a termine e un altro con lo stesso lavoratore.

 

  • 10 giorni  per contratti fino a sei mesi;
  • 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi.

E’ lasciata alla contrattazione collettiva, la possibilità di individuare altre ipotesi che possano permettere l’instaurazione di un contratto a termine “acausale”, oltre a quanto previsto dalla legge Fornero (L..92/2012), che lo rende possibile solo in caso di primo rapporto di lavoro in assoluto.

Con l’abrogazione del comma 2bis all’articolo 4 del D.lgs. 368/2001, viene concessa la possibilità di proroga al contratto “acausale” sempre nel limite dei 12 mesi.

Eliminata la comunicazione al Centro per l’Impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine inizialmente fissato, della prosecuzione del rapporto oltre il termine inizialmente stabilito per indicare la durata della prosecuzione, prosecuzione ora permessa anche in caso di contratto “acausale”.

Rimane immutata l’aliquota maggiorata dell’1.4% stabilita dalla legge Fornero per i contratti a termine.

 
 
 
 
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