Il decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29/3/2013, pubblicato in G.U. l’8/6/2013, ha dettato le regole a cui dovranno attenersi coloro che vorranno ricevere in unica soluzione l’indennità ASpI e mini ASpI spettante, così come era stato stabilito dalla Riforma del Lavoro (articolo 2, comma 19, della legge 92/2012).
Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le indennità derivanti dall’indennità ASpI e mini ASpI, nella misura piena spettante o per le mensilità ancora non percepite, possono essere, a richiesta, riscosse in un’unica soluzione al fine di:
- intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’attività in forma di auto impresa o micro impresa;
- associarsi in cooperativa.
I soggetti interessati possono presentare domanda:
- entro il tempo in cui ASpI e mini ASpI sarebbero state fruite; in tal caso l’importo ricevuto sarà pari all’equivalente spettante per i mesi residui;
- entro 60 giorni dalla data di inizio della nuova attività o dell’associazione in cooperativa.
Attenzione però, perchè se in seguito il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato prima che sia scaduto il periodo del diritto di una delle due indennità, la somma andrà restituita.
Rimaniamo comunque, come sempre, in attesa delle più dettagliate informazioni dell’INPS.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
