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Nuovi ANF-nel reddito anche le case

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Pubblicate, nella circolare numero 84 del 23 maggio 2013, l’INPS le nuove tabelle contenenti i nuovi importi ANF validi dal 1/07/2013 al 30/06/2014. I livelli di reddito familiare ai fini dell’assegno per il nucleo familiare sono stati rivalutati in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT ed è pari  al 3%.

 

Ricordiamo che l’assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati e ai soci di cooperative, i cui nuclei familiari  rientrano nei redditi determinati dalla variazione ISTAT .

Dal 01/01/1998, tale prestazione è dovuta anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, di cui all'art.2, comma 26, legge 335/95, che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati i quali potranno presentare domanda direttamente all’INPS a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale vengono richiesti gli assegni. Per tali soggetti, come per i lavoratori subordinati, il 70% del reddito del nucleo deve derivare da rapporti di lavoro parasubordinato e/o di lavoro dipendente.

I lavoratori interessati devono provvedere alla compilazione della nuova domanda da consegnare al  datore di lavoro prima dell’elaborazione del cedolino del mese di Luglio indicando i redditi posseduti relativi all’anno 2012. L’ANF è soggetto a termine prescrizionale di cinque anni, oltre il quale non si ha più diritto alla prestazione. L'assegno per il nucleo familiare non spetterà se la somma dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, relativi a tutto il nucleo familiare, è inferiore al 70 per cento  del reddito familiare complessivo.

Anche le case soggette ad IMU del calcolo del reddito

Sebbene le rendite delle case sulle quali si è pagata l’IMU non facciano più parte del reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali regionali e comunali, il loro valore catastale influirà e dovrà essere comunque indicato, quale reddito complessivo soggetto ad IRPEF, anche se non assoggettato, nel modello da consegnare al proprio datore di lavoro per la spettanza dell’assegno. (messaggio INPS n. 9710 del 14/6/2013). Si ricorda di indicare anche il reddito della prima casa.

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

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