Oggi è un’importante giorno per le scadenze.
E’ infatti l’ultimo giorno utile:
- Per il pagamento della prima rata dell’IMU con sospensione sulla prima casa;
- Per il pagamento di imposte e contributi derivanti da unico per i soggetti NON soggetti agli studi di settore;
- per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati entro il 16/5/2013 tramite l’istituto del ravvedimento operoso;
Ravvedimento breve
(Compresa IMU)
Tramite l’istituto del ravvedimento operoso, e’ possibile sanare l’infrazione con sanzioni in misura ridotta, entro trenta giorni dalla data di scadenza. E così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento, si può sanare spontaneamente applicando il 3% di sanzione sulle imposte non pagate per omissioni commesse a far data 01/02/2011 più gli interessi legali calcolati allo 2.5% in ragione d’anno.
La sanzione sarà ridotta sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Ravvedimento Sprint
(Compresa IMU)
Si rammenta che chi dimentica di pagare le imposte, ma poi repentinamente si vuole ravvedere, se lo farà entro 14 giorni otterrà un trattamento più favorevole tramite il c.d. ravvedimento Sprint che può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento ( per quest’anno il 1/7/2013)
Dal quindicesimo giorno, si tornerà ad adottare il ravvedimento breve fino a trenta giorni di ritardo, dopo di che si ritorna al ravvedimento lungo o annuale.
Entro 14 giorni la sanzione del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e quindi il 3% previsto nei casi di ritardo fino a 30 giorni si riduce di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Il nuovo ravvedimento dal 6/07/2011, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 6/07/2011, è ora così articolato:
> lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo;
Trascorsi trenta giorni
Compresa IMU)
senza aver provveduto al pagamento delle imposte, si applicherà l’ordinaria sanzione del 3.75% fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
Ritardo nel pagamento delle imposte derivanti da UNICO
I contribuenti che effettueranno il pagamento delle imposte derivanti dai calcoli dalla denuncia dei redditi, entro il 17/7/2013, potranno godere di una sanzione agevolata pari al solo 0.40% delle imposte dovute.
Contribuenti Soggetti agli studi di settore
- scadenza imposte e contributi ed eventuale cedolare secca il 8/7/2013
- scadenza il 20/8/2013 (dal 9/7/2013) con l’applicazione dello 0.40%.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
