Con la circolare n. 44 del 22/3/2013, l’Inps ha dettato le definitive istruzioni per il versamento docuto in caso di licenziamenti intervenuti a decorrere dal 2013-06-09
Si tratta del nuovo contributo istituito dall’art. 2, co. 31-35 come modificati dal comma 250 legge 228/2012.
In tutti i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenute dal 1/1/2013, il datore di lavoro paga un contributo il cui importo è determinato sulla base dell’ anzianità aziendale degli ultimi tre anni di attività lavorativa del lavoratore. Nel computo dell’anzianità aziendale vanno ricompresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello indeterminato, se il rapporto è continuato senza soluzione di continuità o gli stessi sono stati comunque oggetto di recupero del contributo addizionale, come previsto dal comma 30 dell’articolo 2 legge n. 92/2012.
Assoggettati al nuovo contributo anche i rapporti di apprendistato, compreso il recesso dal datore di lavoro al termine del periodo formativo.
Sono esclusi, fino al 31/12/2016 i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 223/91.
L’importo dovuto è pari al 41% ( il 50% prima delle modifiche introdotte dal Patto di stabilità) del massimale mensile ASpI (massimale della CIGS prima della riduzione del 5.84%) e, per il 2013, pari a 483.80 per ogni dodici mesi, da rapportare ad anno, calcolato su 1.180,00 euro; un massimo dunque di euro 1451.40.
Sono inoltre esclusi per il 2013/2014/2015:
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;
b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Non sono ancora disponibili le modalità di versamento di tale contributo.
Il 17/6/2013, cadendo il 16 di domenica, è l’ultimo giorno per provvedere al versamento.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




