Il 16 maggio u.s. è stato registrato dalla Corte dei Conti, il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, a firma Elsa Fornero,con il quale sono stati individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati', in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.
Di seguito quanto decretato:
1) ai fini di quanto previsto dall’articolo 20, comma 5ter del d.lgs.10 settembre 2003, n. 276, come introdotto dall’articolo 4 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 24 del 2/3/2012 e in conformità a quanto previsto dalle lettere a), b) ed e) del punto 18 dell’art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008, sono lavoratori svantaggiati:
a) “chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”, ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito annuale minimo personale escluso da imposizioni;
b) “chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale” (ISCED3)ovvero coloro che non abbiano conseguito un titolo di istruzione secondaria superiore, rientrante nel livello terzo della classificazione internazionale sui livelli di istruzione;
c) “chi è occupato in uno dei settori economici dove c’e’ un tasso disparità uomo-donna che supera di almeno il 25%, la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani” ovvero coloro che sono occupati in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 percento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e appartengono al genere sottorappresentato.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
