Con la pubblicazione del Decreto interministeriale del 5 ottobre e la circolare n. 122 dell’Inps si era dato il via dal 17 ottobre alla possibilità di beneficiare di incentivi per stabilizzazione di contratti precari o assunzioni a termine, fino al 31/3/20123, ricordate?.
Stabilizzazione
I contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto o di un’associazione in partecipazione con apporto di lavoro, in essere o cessati da non più di sei mesi con giovani con meno di 30 anni e donne senza limiti di età , trasformati in contratti di lavoro a tempo indeterminato anche part time (al max 10 trasformazioni), faranno sorgere il diritto a un incentivo del valore di 12.000 euro a partire dal 17/10/2012 e fino al 31 marzo 2013.
Assunzioni a tempo determinato.
Ogni assunzione a tempo determinato full time di giovani lavoratori (under 30 anni) o lavoratrici di ogni età (al max 10 assunzioni), avvenuta a partire dal 17/10/2012 e fino al 31/03/213, che incrementi la base occupazionale, darà accesso a un incentivo diverso a seconda della durata del contratto, nelle seguenti misure:
a) euro 3.000,00 per un contratto di durata non inferiore ai dodici mesi;
b) euro 4.000,00 per un contratto di durata non inferiore ai diciotto mesi;
c) euro 6.000,00 per un contratto di durata non inferiore ai ventiquattro mesi.
Di tale incentivo, soggetto alle regole del “de minimis”, se ne puo’ avere notizia consultando il sito dell’Inps.
Ora questo è quanto emerge dal messaggio inps n. 8820 del 30/5/2013:
“I datori di lavoro autorizzati dovranno verificare – accedendo al Cassetto previdenziale - che le posizioni contributive interessate siano state effettivamente aggiornate con l’attribuzione del Codice Autorizzazione 2T. Qualora il Codice non sia stato attribuito, il datore di lavoro dovrà inviare una segnalazione alla Sede, mediante la funzionalità “contatti” del Cassetto. La Sede verificherà se la mancata attribuzione del Codice 2T dipenda da una preesistente anomalia dell’inquadramento aziendale; qualora il beneficio spetti, la Sede attribuirà manualmente il Codice autorizzazione 2T per i periodi di giugno, luglio e agosto 2013 e ne darà comunicazione al datore di lavoro; qualora la Sede ritenga che il beneficio non spetti informerà anche la direzione centrale entrate, mediante l’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ”
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
