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Novità Unico e 730/2013

Per dichiarare i redditi relativi al 2012 e dedurre o detrarre alcune spese, dobbiamo fare attenzione alle novità intervenute per il 2012. Vediamone alcune:

 

 

 

  • Non deve fare nulla, neanche presentare la dichiarazione dei redditi quel contribuente che nel 2012 non ha nulla da portare in detrazione/deduzione ed ha solo seconde case che hanno già scontato l’IMU per il 2012. Infatti non sono dovute l’Irpef e le relative addizionali, perché sostituite dall’IMU, sul reddito dominicale dei terreni non affittati  (se non esenti dall’IMU), mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sui redditi. Attenzione però al reddito prodotto dall’affitto della casa condominiale o di una qualunque proprietà consominaiale: se l’importo, riproporzionato in base ai millesimi, supera i 25,83 euro (le vecchie 50.000 lire) è d’obbligo la presentazione della dichiarazione se le imposte che ne derivano a conti fatti, superano i 12 euro.

 

  • Per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d’imposta è elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di 96.000 euro. La stessa detrazione è estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;

 

  • da quest’anno, non è più prevista la possibilità, per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali.

 

 

  • i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
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