Dal 1 GIUGNO 2013, in base al DM 30/141/2012, vi è obbligo per tutti i datori di lavoro di redigere il DVR e cioè il documento di valutazione dei rischi e ciò indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati in azienda.
Per le piccole aziende dunque che occupano meno di 10 dipendenti, a far data 31/5/2013 le autocertificazioni della valutazione dei rischi perdono di validità. Non sarà più sufficiente, infatti, autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovrà essere redatto un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le Procedure Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il DVR sarebbe dovuto diventare obbligatorio già da un anno (giugno 2012, prorogato poi a dicembre 2012) ma le procedure standardizzate non erano ancora pronte. Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 29, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 si applica alla generalità dei datori di lavoro, compresi gli Studi professionali, dove sono coinvolti tra i lavoratori anche i collaboratori, i tirocinanti e i liberi professionisti che operano nello stesso contesto lavorativo.
L’articolo 2 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 infatti così stabilisce:
“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si
intende per:
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa
o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti
di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed
universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia
uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,
ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi
in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in
questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Dopo la valutazione, chiaramente, dovranno essere prese le misure necessarie per la prevenzione e la protezione dei rischi presenti sul posto di lavoro.
Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Per la mancata redazione del DVR sono previste le seguenti sanzioni:
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è aumentata nelle azienda a rischio rilevante.
L’incompleta redazione del DVR è sanzionata con un’ammenda da € 1.000 a € 4.000 a seconda del tipo di omissione di indicazione. Il DVR deve avere data certa.
In considerazione delle pesanti sanzioni, è meglio informarsi al più presto con l’esperto della sicurezza di riferimento.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
