Le News Tamburelli-Quintavalle

Dal primo Giungo 2013 obbligo di DVR

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Dal 1 GIUGNO 2013, in base al DM 30/141/2012, vi è obbligo per tutti i datori di lavoro di redigere il DVR e cioè il documento di valutazione dei rischi e ciò indipendentemente dal  numero dei dipendenti occupati in azienda.

 

 

Per le piccole aziende dunque che occupano meno di 10 dipendenti, a far data 31/5/2013  le autocertificazioni della valutazione dei rischi  perdono di validità. Non sarà più sufficiente, infatti,  autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovrà essere redatto un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le Procedure  Standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il DVR sarebbe dovuto diventare obbligatorio già da un anno (giugno 2012, prorogato poi a dicembre 2012) ma le procedure standardizzate non erano ancora pronte. Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 29, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008 si applica alla generalità dei datori di lavoro, compresi gli Studi professionali, dove sono coinvolti tra i lavoratori anche i collaboratori, i tirocinanti e i liberi professionisti che operano nello stesso contesto lavorativo.

L’articolo 2 comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 infatti così stabilisce:

“1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si

intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un

mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e

familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa

o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e

dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti

del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di

orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a

specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti

di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la

conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed

universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia

uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici,

ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi

in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in

questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

 

Dopo la valutazione, chiaramente, dovranno essere prese le misure necessarie per la prevenzione e la protezione dei rischi presenti sul posto di lavoro.

Il DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Per la mancata redazione del DVR sono previste le seguenti sanzioni:
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è aumentata  nelle azienda a rischio rilevante.
L’incompleta redazione del DVR è sanzionata con un’ammenda da € 1.000 a € 4.000 a seconda del tipo di omissione di indicazione. Il DVR deve avere data certa.

In considerazione delle pesanti sanzioni, è meglio informarsi al più presto con l’esperto della sicurezza di riferimento.

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma