E’ stato pubblicato sul sito dell’INPS il bando per gli asili e le strutture che vogliono farsi accreditare per entrare nell’elenco delle strutture abilitate dove le madri potranno sfruttare il bonus concesso in fase sperimentale 2013/2015, dalla riforma Fornero.
Questo il testo dell’avviso e in calce il testo del bando:
“Da giovedì 16 maggio 2013, le strutture che forniscono servizi per l’infanzia, sia pubbliche sia private accreditate con la rete pubblica, possono presentare domanda di adesione alla misura sperimentale introdotta dalla legge sulla riforma del lavoro che prevede – per gli anni 20132015 – la facoltà, per la madre lavoratrice, di chiedere la corresponsione di un contributo da utilizzare per i servizi per l’infanzia offerti dalla rete pubblica o dai servizi privati accreditati.
La domanda deve essere presentata all’Inps dalla struttura o dagli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e associazioni di categoria provviste di delega) esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi accessibili dal sito dell’Istituto tramite PIN dispositivo, secondo i termini e le modalità contenuti nel bando pubblicato nella sezione Avvisi e Concorsi del portale Inps.
Per una corretta presentazione della domanda, oltre alle informazioni relative alla conformità della struttura ed alla normativa prevista dalla legge, è necessario essere in possesso del PIN per l’accesso ai servizi online e dei dati per ricevere il pagamento del servizio:
codice IBAN, nome della banca, indirizzo, numero civico e CAP della filiale della banca, riferimento del titolare del conto corrente (ragione sociale oppure nome e cognome).
Una volta formato l’elenco delle strutture, l’Inps pubblicherà il bando per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia cui potranno partecipare le madri lavoratrici interessate.”
Per sapere di che si tratta, riporto la mia news del 13/4/2013
I Voucher: un contributo per le mamme ma non per tutte
Con la circolare n. 48 del 28/3/2013, l’INPS ha fornito le complicate e poco rassicuranti informazioni sull’accesso alle richieste dei voucher pagare baby sitter o asili nido in forza delle novità contenute nelle Riforma Fornero (Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92) sull’erogazione in via sperimentale per gli anni 2013/2015 di questa forma di aiuto alle mamme che lavorano e di sostegno alla genitorialità in un ottica di riforma del mercato del lavoro “in una prospettiva di crescita”. (…..?)
Contorta è dir poco la strada che potrebbe, solo ai più fortunati, condurre alla percezione del contributo ma vediamola nei particolari riassumendo quanto spiegato dall’Istituto di previdenza.
Di che si tratta e a chi
Si tratta della possibilità per la madre lavoratrice, di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare per un massimo di sei mesi negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche.
Si potrà accedere a questo nuovo “beneficio” solo se si utilizzeranno strutture scelte dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto (sennò era troppo facile). Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio. Il contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale, ma non l’abbia esaurito.
Possono accedere al beneficio:
1. la madre lavoratrice, anche adottiva o affidataria o iscritta alla gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.
Sono escluse dal beneficio:
1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.
Quanto e per quanto tempo
L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. Il contributo viene concesso per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia.
Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. L’Inps precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Ad esempio se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale.
Per le lavoratrici part-time il contributo è concesso in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
Tempi
L’accesso alla graduatoria (perché di graduatoria si tratta e fino ad esaurimento fondi stanziati) può essere effettuata per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.
La domanda
Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria a disposizione, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio. La graduatoria è definita tenendo conto dell’ISEE familiare.
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:
a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;
b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;
c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;
d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.
L’Istituto, ricevute le domande, provvederà a formare una graduatoria tenendo conto dell’ISEE con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.
Modalità di erogazione del beneficio
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
Nel caso invece in cui la mamma utilizzi il servizio di una baby sitter, entreranno in campo i buoni lavoro o voucher previsti dall’art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. L’Inps pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia, che dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS del domicilio dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.
Per facilitare il tutto (….), prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:
• il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da
cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),
• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,
• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,
• la sede INPS
La madre poi dovrà, prima della consegna dei buoni alla lavoratrice, intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.
Tutto chiaro no? Ma soprattutto molto accessibile a tutte!
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
Bando per l’istituzione dell’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia ai sensi dell’art. 8, n.1, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012
1. OGGETTO
L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 introduce in via sperimentale per gli anni 20132015,
la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. A tal fine l’INPS, in conformità con quanto disposto dall’art. 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, attuativo della predetta legge n. 92/2012, istituisce un apposito elenco, per ciascun anno di sperimentazione, delle strutture scolastiche eroganti servizi per l’infanzia aderenti alla misura sperimentale sopra menzionata.
Per la costituzione del suddetto elenco, l’Istituto fornisce le istruzioni per la presentazione della domanda di inserimento nell’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia pubbliche e private accreditate con la rete pubblica che intendano aderire alla sperimentazione ex. art. 4, c. 24, lett. B) della L. 92/2012.
2. SOGGETTI AMMESSI
Le strutture eroganti servizi per l’infanzia, ammesse alla presentazione della domanda sono:
le strutture appartenenti alla rete pubblica dei servizi per l’infanzia;
le strutture private accreditate con la rete pubblica.
3. REQUISITI
3.1 Le strutture richiedenti l’iscrizione al suddetto elenco, siano esse appartenenti alla rete pubblica o private accreditate, dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda ed a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa;
regolarità sotto il profilo normativo generale, alla rispondenza alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, (norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni ed al rispetto degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili);
conformità alla normativa antincendio.
3.2 Le strutture private accreditate, oltre ai sopracitati requisiti, dovranno inoltre:
essere accreditate presso il comune di appartenenza;
possedere l’autorizzazione all'apertura e al funzionamento della struttura rilasciata dal SUAP (Sportello Unico per le Attività
Produttive);
essere iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e dimostrare l’inesistenza di eventuali
preclusioni connesse alla legislazione antimafia.
3.3 Il possesso dei predetti requisiti, indicati ai punti 3.1 e 3.2, deve sussistere al momento di presentazione della domanda e
permanere per tutta la durata di validità dell’elenco.
3.4 La verifica dei requisiti sarà effettuata annualmente dall’Istituto prima dell’inizio dell’anno scolastico o in qualsiasi momento lo ritenga opportuno. La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti, comporterà l’esclusione dall’elenco della struttura scolastica.
4. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 In sede di presentazione della domanda la struttura richiedente deve necessariamente indicare o confermare, qualora questi siano già in possesso di INPS, i seguenti dati:
numero di matricola INPS o elemento identificativo INPS – gestione dipendenti pubblici;
nome identificativo della struttura;
sede (indirizzo; comune; provincia);
partita IVA o codice fiscale;
dati identificativi del legale rappresentante (codice fiscale; nome; cognome; data e luogo di nascita).
La struttura richiedente dovrà inoltre:
indicare i riferimenti bancari per il pagamento (Nome della banca, n° agenzia, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto);
indicare un indirizzo PEC o email per la ricezione delle comunicazioni dell’Istituto.
4.2 La domanda va presentata all’INPS esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi del portale dell’Istituto, accessibili tramite PIN direttamente attraverso il seguente percorso: www.inps.it home>servizi on line>per tipologia di utente>aziende, consulenti e professionisti;
4.3 Si precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, la struttura interessata dovrà munirsi preventivamente ed in tempo utile del PIN “dispositivo” necessario per l’accesso ai servizi online
dell’Istituto (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN dispositivo si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare INPS n. 50 del 15 marzo 2011).
5. VARIAZIONI DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA
Le strutture si impegnano a comunicare all’INPS, attraverso il medesimo canale telematico, l’eventuale variazione dei dati forniti in occasione della domanda, intervenuti in corso di iscrizione nell’elenco; l’Istituto provvederà all’aggiornamento dello stesso.
6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 00:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul sito web dell’Istituto e fino alle ore 24:00 del trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando.
7. PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO
7.1 L’Istituto pubblicherà sul proprio sito internet (www.inps.it) nella medesima sezione di pubblicazione del presente bando:
www.inps.it home>avvisi e concorsi>avvisi, l’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia.
7.2 L’elenco ha validità annuale, coincidente con l’anno scolastico. Tale elenco sarà inoltre integrato con le procedure di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per i servizi per l’infanzia ex art. 4 comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92 e direttamente consultabile dai soggetti che presenteranno domanda per il contributo.
8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
8.1 Le strutture iscritte potranno chiedere all’Inps, in qualsiasi momento, la cancellazione dall’elenco. La richiesta di cancellazione dovrà essere presentata entro il giorno 15 del mese esclusivamente via web, nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it) accedendo con le medesime modalità con cui si è presentata la domanda di iscrizione. La richiesta di cancellazione dovrà essere comunicata immediatamente dalla struttura richiedente, alle madri lavoratrici beneficiarie, al fine di consentire loro la variazione della struttura scolastica prescelta.
8.2 Nel caso in cui la cancellazione sia effettuata a seguito della perdita di uno dei requisiti di cui al paragrafo 3, la struttura dovrà darne immediata comunicazione all’INPS ed alle madri lavoratrici beneficiarie che abbiano scelto la struttura medesima.
9. MODALITA’ DI PAGAMENTO
9.1 L’Istituto pagherà esclusivamente le strutture indicate dalle aggiudicatarie del beneficio di cui all’art.5, comma 2, del D.M. del 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2013, n. 37, rientranti nella graduatoria delle aventi diritto; tale graduatoria sarà pubblicata online sul sito dell’Istituto (www.inps.it)
9.2 Le strutture presenti nell’elenco, eroganti servizi all’infanzia ai figli di madri lavoratrici risultate beneficiarie del contributo di cui all’art.4, comma 24, lettera b) della legge n.92/2012, sono tenute a sottoscrivere ed inviare presso la sede provinciale INPS territorialmente competente, il modello di delegazione liberatoria di pagamento, che sarà disponibile sul sito www.inps.it; in mancanza, l’Istituto non provvederà al pagamento delle fatture afferenti all’effettiva fruizione dei suddetti servizi all’infanzia.
9.3 Il pagamento sarà corrisposto direttamente dall’ INPS fino ad un massimo di 300,00 euro mensili per ogni bambino e per un periodo massimo di sei mesi, sulla base delle mensilità richieste dall’aggiudicatario e sarà corrisposto, nei termini di legge, a seguito dell’invio alla sede provinciale INPS territorialmente competente, da parte della struttura, di regolare fattura nella quale dovranno necessariamente essere riportati:
il nominativo ed il codice fiscale della madre lavoratrice;
il n° di mesi di servizio fruiti;
il nome ed il codice fiscale del minore iscritto alla struttura.
9.4 L’Istituto provvederà a recuperare le somme erogate alle strutture che abbiano prodotto dichiarazioni risultate mendaci a seguito dei controlli.
10. INFORMATIVA RESA AI CONCORRENTI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003,
N. 196 – PRIVACY
INPS con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in qualità di Titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali che riguardano il soggetto richiedente, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione della domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa assistenziale e amministrativa su base sanitaria. Il trattamento dei dati avverrà anche con l’utilizzo di strumenti elettronici a opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti. Attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, eccezionalmente potranno conoscere i dati di cui sopra altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto di Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto. I dati personali del richiedente potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che riguardano il richiedente. Inps informa, infine, che è nelle facoltà del richiedente esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura competente all’istruttoria.
IL DIRETTORE GENERALE
Nori
Titolo: Bando per l’istituzione dell’elenco delle strutture eroganti servizi per l’infanzia




