Il governo ha sospeso il pagamento dell’ Imu sulla prima casa, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp, i terreni e i fabbricati rurali. Per prima casa si intendono anche al massimo tre pertinenze ognuna con accatastamento diverso (es. una cantina, un box, una soffitta – c/2,c/6,c/7). Sono escluse dalla sospensione del versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico.
Ancora alcune precisazioni che riguardano casi che sono già stati definiti lo scorso anno e non subiscono per ora alcuna variazione:
1) nessuna sospensione per le case date in uso gratuito ai familiari che già dall’anno scorso sono considerate seconde case;
2) la prima casa anche locata invece può godere della sospensione in quanto considerata sempre “prima casa” se il contribuente vi continua a dimorare abitualmente;
3) in caso di separazione e di abitazione lasciata in uso al coniuge, egli stesso sarà l’unico soggetto passivo;
4) unica prima casa per coniugi residenti in case differenti, a meno che non si tratti di comuni diversi.
Quello che segue è il “sunto” del Decreto per quanto riguarda l’IMU. Decreto in cui non si fa cenno alle modalità di pagamento sulle seconde case che, si presume, pagheranno entro il 17/6/2013 il 50% di quanto pagato sulle stesse lo stesso anno (con esclusione del calcolo sulla prima casa) a meno che i Comuni non abbiano già deliberato le nuove aliquote e i nuovi regolamenti per l’anno in corso. In tal caso dovrà farsi riferimento alle nuove percentuali, ma rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito.
ARTICOLO 1 - Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.
ARTICOLO 2 - Clausola di salvaguardia
In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo i è fissato al 16 settembre 2013.
Coloro che si sono rivolti ai Caf ed hannop chiesto la compensazione tra credito e pagamento IMU, dovranno ripresentare il modello (ma basterà ricorreggere solo la parte finale dei conguagli) entro il 31/5/2013 salvo proroga.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
