Le News Tamburelli-Quintavalle

Sospensione IMU prima casa

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Il governo ha sospeso il pagamento dell’ Imu sulla prima casa, sulle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp, i terreni e i fabbricati rurali. Per prima casa si intendono anche al massimo tre pertinenze ognuna con accatastamento diverso (es. una cantina, un box, una soffitta – c/2,c/6,c/7). Sono escluse dalla sospensione del versamento le abitazioni di tipo signorile, le ville, i castelli o i palazzi di pregio storico o artistico.

Ancora alcune precisazioni che riguardano casi che sono già stati definiti lo scorso anno e non subiscono per ora alcuna variazione:

1) nessuna sospensione per le case date in uso gratuito ai familiari che già dall’anno scorso sono considerate  seconde case;

2) la prima casa anche locata invece può godere della sospensione in quanto considerata sempre “prima casa” se il contribuente vi continua a dimorare abitualmente;

3) in caso di separazione e di abitazione lasciata in uso al coniuge, egli stesso sarà l’unico  soggetto passivo;

4) unica prima casa per coniugi residenti in case differenti, a meno che non si tratti di comuni diversi.

Quello che segue è  il “sunto” del Decreto per quanto riguarda l’IMU. Decreto in cui non si fa cenno alle modalità di pagamento sulle seconde case che, si presume, pagheranno entro il 17/6/2013 il 50% di quanto pagato sulle stesse lo stesso anno (con esclusione del calcolo sulla prima casa) a meno che i Comuni non abbiano già deliberato le nuove aliquote e i nuovi regolamenti per l’anno in corso. In tal caso dovrà farsi riferimento alle nuove percentuali, ma rimaniamo in attesa di ulteriori chiarimenti in merito.

 

ARTICOLO 1 - Nelle more di una complessi­va riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul pa­trimonio immobiliare, ivi com­presa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servi­zi, volta, in particolare, a riconsi­derare l'articolazione della po­testà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddi­to di impresa dell'imposta mu­nicipale propria relativa agli im­mobili utilizzati per attività pro­duttive, per l'anno 2013 il versa­mento della prima rata dell'im­posta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti­to, con modificazioni, dalla leg­ge 22 dicembre 2011, n. 214, è so­speso per le seguenti categorie di immobili:

a) abitazione principale e relati­ve pertinenze, esclusi i fabbrica­ti classificati nelle categorie ca­tastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari apparte­nenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente as­segnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o da­gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomina­ti, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, com­mi 4, 5 e 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti­to con modificazioni dalla leg­ge 22 dicembre 2011, n. 214 e suc­cessive modificazioni.

ARTICOLO 2 - Clausola di salvaguardia

In caso di man­cata adozione della riforma en­tro la data del 31 agosto 2013, con­tinua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versa­mento della prima rata dell'im­posta municipale propria degli immobili di cui al medesimo ar­ticolo i è fissato al 16 settembre 2013.

Coloro che si sono rivolti ai Caf ed hannop chiesto la compensazione tra credito e pagamento IMU, dovranno ripresentare il modello (ma basterà ricorreggere solo la parte finale dei conguagli) entro il 31/5/2013 salvo proroga.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma