Il modello 730 dovrà essere presentato entro oggi, 16 maggio, al proprio datore di lavoro e entro il 31 maggio a un CAAF o a un professionista intermediario (Consulente del Lavoro, commercialista o ragioniere commercialista).
Il modello con le relative istruzioni è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it
Il modello di dichiarazione semplificata andrà presentato unitamente alla busta contenente il modello 730/1 per la destinazione dell’otto e del cinque per mille anche se non compilato.
Potrà presentare il modello 730 solo chi ha un sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di pagamento o credito tramite cedolino paga e che inoltre non sia titolare di partita IVA, di redditi partecipazione o redditi diversi non compresi in quelli elencati nel quadro D.
Non potranno presentare la dichiarazione dei redditi sotto tale forma, i residenti all’estero, i dipendenti da datori di lavoro non sostituti d’imposta e coloro che nel mese di luglio 2013 non saranno più titolari di un lavoro dipendente o assimilato, venendo meno il sostituto che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio e gli eredi del contribuenti deceduti.
Potranno presentare il modello 730 anche i percettori di un’indennità sostitutiva di reddito quale trattamento di integrazione salariale, mobilità, ecc e i lavoratori dipendenti che dichiarano anche redditi di tipo occasionale.
Il contribuente potrebbe scegliere di presentare il modello 730/2013 in alternativa all’UNICO/2013 per ottenere l’eventuale rimborso direttamente sullo stipendio, o compenso del mese di luglio 2013, o dalla rata di pensione del mese di agosto 2013 senza attendere troppo in caso di rimborso da UNICO; oppure potrebbe presentarlo per pagare eventuali imposte a debito facendole detrarre direttamente dalla busta paga con la possibilità di chiederne la suddivisione in 5 rate e rimandare al datore di lavoro o ente pensionistico l’onere di provvedere al pagamento sia dei saldi che degli eventuali acconti di cui il primo rateizzabile ed il secondo in unica soluzione sugli stipendi di novembre 2011.
Ricordiamo che è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi il dipendente, il collaboratore o pensionato che:
- oltre al reddito derivante dal modello CUD/2013, ha redditi di altra natura con esclusione della prima casa e da quest’anno anche della seconda casa se non locata e ha pagato l’IMU. Chi e’ in possesso solamente della prima casa e relative pertinenze, e di altri fabbricati non locati per i quali ha già scontato l’imposta IMU nel 2012 (terreni inclusi) infatti non ha nessun obbligo di presentazione della denuncia dei redditi ma ha la facoltà di presentarla per richiedere rimborsi per oneri detraibili o deducibili pagati nel 2012.
- ha ricevuto redditi, sia a tassazione ordinaria che separata, da soggetti privati non sostituti d’imposta (colf, autisti o addetti alle attività familiari ).
- si accorga che le deduzioni operate dal sostituto nel modello CUD non corrispondono alla realtà dei carichi familiari e debba quindi restituire quanto percepito nel conguaglio di fine anno eseguito dal datore di lavoro.
- ha cambiato datore di lavoro nel corso del 2012 senza richiedere all’ultimo il conguaglio del precedente.
- ha percepito direttamente da enti previdenziali o assistenziali, integrazioni salariali che non siano dichiarate esenti. (ad esempio l’indennità di disoccupazione).
Non deve fare nulla quel dipendente, collaboratore o pensionato che ha solo redditi dichiarati dal CUD/2012, anche se da più datori di lavoro se ha chiesto all’ultimo il conguaglio del precedente, se possiede una prima casa, o una seconda non locata per la quale ha già pagato l’IMU, o se ha ricevuto più di un CUD da vari enti pensionistici ma tassati in base al casellario pensionistico.
Un buon motivo per scegliere il modello 730 inoltre e’ quello della dichiarazione in forma congiunta, non possibile tramite il modello UNICO.
Chi presenta il modello 730 a un Caf o a un professionista abilitato, dovrà allegare per la dovuta verifica, tutta la documentazione inerente i redditi percepiti e gli oneri per i quali si chiede la deduzione o la detrazione. Tale documentazione dovrà essere conservata fino al 31/12/2017, per essere esibita in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria.
- A breve: tutto ciò che avreste voluto sapere sulla vostra dichiarazione dei redditi e non avete mai avuto il tempo di chiedere (più le novità!)
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
