Sebbene l’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con successivo messaggio, l’Inps, con circolare n. 73 del 3/5/2013 fornisce le prime indicazioni utili per l’applicazione dello sgravio contributivo per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012 di cui al Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012.
L’articolo 4, comma 28, a modifica del testo originale ha provveduto a:
stabilizzare l’incentivo a decorrere dal 2012, mantenendone integri i criteri e le modalità previsti dall’articolo 1, commi 67 e 68 (primo periodo) della legge 247/2007. Sullo stesso argomento è successivamente intervenuta anche la legge di stabilità, Legge 183/2011 prevedendo che lo sgravio contributivo possa applicarsi anche alle intese di cui all'art. 8 del DL 13 agosto 2011, n. 138 (L. 148/2011).
Il beneficio trova applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Per l’accesso al beneficio é ancora vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo, cos’ come accade dal punto di vista fiscale per la detassazione al 10%.
Queste le prime indicazioni dell’Istituto che ripercorrono quelle già fornite per il 2011.
- Per l’anno 2012, lo sgravio contributivo sugli importi previsti dalla
contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua
di ciascun lavoratore, eventualmente rideterminato in base al successivo monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
- la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:
• entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
• totale sulla quota del lavoratore.
- Le aziende dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti all’INPGI, nonché, ovviamente, per quelli iscritti alla gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS.
- Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche amministrazioni di cui al D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, con riferimento ai dipendenti pubblici per i quali la contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.
- Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
Rimaniamo in attesa di conoscere le ultime istruzioni per il via alle domande di accesso al beneficio. Sempre tutto a pezzi e bocconi……troppa fatica aprire e chiudere un capitolo…..
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
