Le News Tamburelli-Quintavalle

La decontribuzione 2012

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Sebbene l’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà comunicata con successivo messaggio, l’Inps, con circolare n. 73 del 3/5/2013 fornisce le prime indicazioni utili per l’applicazione dello sgravio contributivo per

l’incentivazione della contrattazione di secondo livello per l’anno 2012 di cui al Decreto Interministeriale 27 dicembre 2012.

 

 

L’articolo 4, comma 28, a modifica del testo originale ha provveduto a:

stabilizzare l’incentivo a decorrere dal 2012, mantenendone integri i criteri e le modalità previsti dall’articolo 1, commi 67 e 68 (primo periodo) della legge 247/2007. Sullo stesso argomento è successivamente intervenuta anche la legge di stabilità, Legge 183/2011 prevedendo che lo sgravio contributivo possa applicarsi anche alle intese di cui all'art. 8 del DL 13 agosto 2011, n. 138 (L. 148/2011).

Il beneficio trova applicazione in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti. Per l’accesso al beneficio é ancora vincolante il deposito - presso la Direzione territoriale del lavoro competente - degli accordi sottoscritti dai datori di lavoro. Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile l’ammissione allo sgravio contributivo, cos’ come accade dal punto di vista fiscale per la detassazione al 10%.

 

Queste le prime indicazioni dell’Istituto che ripercorrono quelle già fornite per il 2011.

 

contrattazione collettiva aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua

di ciascun lavoratore, eventualmente  rideterminato in base al successivo  monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.

 

• entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;

• totale sulla quota del lavoratore.

 

 

 

 

 

Rimaniamo in attesa di conoscere le ultime istruzioni per il via alle domande di accesso al beneficio. Sempre tutto a pezzi e bocconi……troppa fatica aprire e chiudere un capitolo…..

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma