Le News Tamburelli-Quintavalle

Circolare 11/E - Detassazione

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Con la Circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività, così come prorogata per il 2013 dall’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, rimandando, per la nozione di retribuzione di produttività e per i profili giuslavoristici, ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.

 

Riportiamo i passi principali:

depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente

competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata

autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del

presente decreto”. Nel paragrafo “procedimento e monitoraggio” della circolare del

ML n. 15/2013, è chiarito che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data.

Per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del decreto, sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe aver già assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni erogate nel corso del 2013 prima dell’entrata in vigore del decreto, comunque nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal medesimo decreto. In tal caso si ritiene che l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia corretta.

assoggettare a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti - da una verifica ex post

- nei presupposti e nei limiti stabiliti dal decreto e, quindi, potenzialmente

assoggettabili al regime sostitutivo. In questo caso si ritiene che il datore di

lavoro possa applicare l’imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e

recuperare il versamento di ritenute alla fonte operate in misura superiore,

rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva,

scomputando l’eccedenza nei versamenti successivi, secondo le modalità indicate

nel D.P.R. n. 445 del 1997. Se il lavoratore nel frattempo ha cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro non potrà applicare l’imposta sostitutiva e dovrà indicare nella certificazione unica l’importo della retribuzione assoggettabile ad imposta sostitutiva.

delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10 per cento sulla

retribuzione di produttività, nei limiti di euro 2.500 lordi, (al lordo della

ritenuta fiscale del 10 per cento applicata dal sostituto di imposta) per i soggetti che

nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a

euro 40.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 93 del 2008. Deve essere altresì considerato il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all’estero. Sono invece esclusi dal computo ai fini della verifica in esame i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.

qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro

intercorso per l’intero anno 2012.

Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è

lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 o l’ha rilasciato per un periodo inferiore

all’anno, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che il

lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente

conseguito nel 2012, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di

conoscere direttamente se nel 2012 il lavoratore abbia percepito più o meno di

40.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione

deve essere fatta dal lavoratore che nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di

lavoro dipendente.

 

Sanzioni relative all’anno 2011

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate, durante l’incontro del “Forum lavoro” svoltosi il 23 aprile 2013, ha dichiarato che non verranno applicate sanzioni a quei datori di lavoro che nel 2011 hanno indebitamente fruito dell’incentivo legato alla detassazione sui premi di produttività applicata da gennaio a luglio 2011, prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo, ed hanno riversato le somme dovute entro il 16/12/2011.

Tanta bontà deriva dalla grande incertezza sull’applicazione della normativa sempre poco chiara.

 

NB: Ritengo importante riportare la risposta data in relazione al seguente quesito al Forum dei Consulenti del Lavoro:

 

D: Le micro imprese, in cui non sono presenti rappresentanze sindacati, possono beneficiare della detassazione recependo eventuali accordi territoriali firmati da associazioni di categoria anche senza essere iscritte a esse?

R: Si, risponde ai principi generali di applicazione della contrattazione collettiva.

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma