Con la Circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività, così come prorogata per il 2013 dall’art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, rimandando, per la nozione di retribuzione di produttività e per i profili giuslavoristici, ai chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con circolare n. 15 del 3 aprile 2013.
Riportiamo i passi principali:
- L’art. 3, comma 1, del decreto prevede che “i datori di lavoro provvedono a
depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente
competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata
autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del
presente decreto”. Nel paragrafo “procedimento e monitoraggio” della circolare del
ML n. 15/2013, è chiarito che, per i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto, il termine di 30 giorni per il deposito dei contratti non può che decorrere da tale data.
Per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una “retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del decreto, sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente anno. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe aver già assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni erogate nel corso del 2013 prima dell’entrata in vigore del decreto, comunque nel pieno rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal medesimo decreto. In tal caso si ritiene che l’applicazione dell’imposta sostitutiva sia corretta.
- Il datore di lavoro potrebbe anche avere scelto per ragioni di prudenza di
assoggettare a tassazione ordinaria retribuzioni rientranti - da una verifica ex post
- nei presupposti e nei limiti stabiliti dal decreto e, quindi, potenzialmente
assoggettabili al regime sostitutivo. In questo caso si ritiene che il datore di
lavoro possa applicare l’imposta sostitutiva con la prima retribuzione utile e
recuperare il versamento di ritenute alla fonte operate in misura superiore,
rispetto a quanto effettivamente dovuto a titolo di imposta sostitutiva,
scomputando l’eccedenza nei versamenti successivi, secondo le modalità indicate
nel D.P.R. n. 445 del 1997. Se il lavoratore nel frattempo ha cessato il rapporto di lavoro, il datore di lavoro non potrà applicare l’imposta sostitutiva e dovrà indicare nella certificazione unica l’importo della retribuzione assoggettabile ad imposta sostitutiva.
- Nei casi in cui il datore di lavoro abbia assoggettato ad imposta sostitutiva retribuzioni in tutto o in parte non rientranti nei presupposti e limiti stabiliti dal decreto, il datore di lavoro dovrà versare la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già versato e l’importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, con applicazione di sanzioni ed interessi.
- Il decreto prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 10 per cento sulla
retribuzione di produttività, nei limiti di euro 2.500 lordi, (al lordo della
ritenuta fiscale del 10 per cento applicata dal sostituto di imposta) per i soggetti che
nell’anno 2012 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente non superiori a
euro 40.000 al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno ad imposta sostitutiva di cui all’art. 2 del d.l. n. 93 del 2008. Deve essere altresì considerato il reddito di lavoro dipendente riconducibile ad una attività di lavoro svolta all’estero. Sono invece esclusi dal computo ai fini della verifica in esame i redditi sottoposti a tassazione separata e i redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
- La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali.
- Il sostituto d’imposta applica la tassazione sostitutiva in via automatica
qualora egli stesso abbia rilasciato il CUD, in relazione a un rapporto di lavoro
intercorso per l’intero anno 2012.
Se il sostituto d’imposta, tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva, non è
lo stesso che ha rilasciato il CUD 2013 o l’ha rilasciato per un periodo inferiore
all’anno, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, è necessario che il
lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente
conseguito nel 2012, considerato che in tal caso il sostituto non è in grado di
conoscere direttamente se nel 2012 il lavoratore abbia percepito più o meno di
40.000 euro a titolo di reddito di lavoro dipendente. Analoga comunicazione
deve essere fatta dal lavoratore che nel 2012 non abbia percepito alcun reddito di
lavoro dipendente.
- Si ritiene che il lavoratore possa, pure nei casi in cui il sostituto d’imposta sia direttamente tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva, rinunciare al regime sostitutivo, facendone richiesta per iscritto al proprio datore di lavoro.
Sanzioni relative all’anno 2011
Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle entrate, durante l’incontro del “Forum lavoro” svoltosi il 23 aprile 2013, ha dichiarato che non verranno applicate sanzioni a quei datori di lavoro che nel 2011 hanno indebitamente fruito dell’incentivo legato alla detassazione sui premi di produttività applicata da gennaio a luglio 2011, prima della sottoscrizione dell’accordo collettivo, ed hanno riversato le somme dovute entro il 16/12/2011.
Tanta bontà deriva dalla grande incertezza sull’applicazione della normativa sempre poco chiara.
NB: Ritengo importante riportare la risposta data in relazione al seguente quesito al Forum dei Consulenti del Lavoro:
D: Le micro imprese, in cui non sono presenti rappresentanze sindacati, possono beneficiare della detassazione recependo eventuali accordi territoriali firmati da associazioni di categoria anche senza essere iscritte a esse?
R: Si, risponde ai principi generali di applicazione della contrattazione collettiva.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




