Le News Tamburelli-Quintavalle

I Voucher: un contributo per le mamme ma non per tutte

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Con la circolare n. 48 del  28/3/2013, l’INPS ha fornito le complicate e poco rassicuranti informazioni sull’accesso alle richieste dei voucher per pagare baby sitter o asili nido in forza delle novità contenute nelle Riforma Fornero (Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92) sull’erogazione in via sperimentale per gli anni 2013/2015 di questa forma di aiuto alle mamme che lavorano e di sostegno alla genitorialità in un ottica di riforma del mercato del lavoro “in una prospettiva di crescita”. (…..?)

 

Contorta è dir poco la strada che potrebbe, solo ai più fortunati, condurre alla percezione del contributo ma vediamola nei particolari riassumendo quanto spiegato dall’Istituto di previdenza.

 

Di che si tratta e a chi

Si tratta della possibilità per la madre lavoratrice, di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare per un massimo di sei mesi negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità ed in alternativa al congedo parentale di cui all’art. 32, co. 1, decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 e successive modifiche.

Si potrà accedere a questo nuovo “beneficio” solo se si utilizzeranno  strutture scelte dalla lavoratrice tra quelle presenti in un apposito elenco gestito dall’Istituto (sennò era troppo facile). Tale elenco viene formato annualmente, per tutti gli anni della sperimentazione, sulla base delle adesioni delle strutture stesse ad apposito bando, e viene pubblicato sul sito web istituzionale (www.inps.it), affinché le lavoratrici possano preventivamente consultarlo al fine di effettuare l’iscrizione del bambino alla struttura prescelta, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio. Il contributo può essere richiesto anche se la lavoratrice ha già usufruito in parte del congedo parentale, ma non l’abbia esaurito.

Possono accedere al beneficio:

1. la madre lavoratrice, anche adottiva o affidataria o iscritta alla gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena.

Sono escluse dal beneficio:

1. le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;

2. le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art.19, comma 3, del decreto legge 4 giugno 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.

 

Quanto e per quanto tempo

L’importo del contributo è di 300,00 euro mensili. Il contributo viene concesso per il pagamento del servizio di baby sitting ovvero per il pagamento di strutture eroganti servizi per l’infanzia.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia dello stesso da parte della lavoratrice. L’Inps precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Ad esempio se la lavoratrice ha usufruito di quattro mesi e un giorno di congedo parentale, potrà accedere al beneficio per un solo mese, residuandole 29 giorni da utilizzare come congedo parentale.

Per le lavoratrici part-time il contributo è concesso in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.

 

Tempi

L’accesso alla graduatoria (perché di graduatoria si tratta e fino ad esaurimento fondi stanziati) può essere effettuata per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda.

 

La domanda

Per accedere al contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all’Istituto, il quale, nei limiti della copertura finanziaria a disposizione, provvederà a redigere una graduatoria delle lavoratrici ammesse a tale beneficio. La graduatoria è definita tenendo conto dell’ISEE familiare.

In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve:

a) indicare a quale dei due benefici intende accedere, ed in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore;

b) indicare il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi;

c) dichiarare la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale;

d) dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. A tal fine si ricorda che la dichiarazione ISEE ha validità di un anno dall'attestazione della  presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

L’Istituto, ricevute le domande, provvederà a formare una graduatoria tenendo conto dell’ISEE con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l’ordine di presentazione della domanda.

 

 

Modalità di erogazione del beneficio

Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 300 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.

Nel caso invece in cui la mamma utilizzi il servizio di una baby sitter, entreranno in campo i buoni lavoro o voucher previsti dall’art. 72 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. L’Inps pertanto erogherà 300 euro in voucher, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia, che dovranno essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS del domicilio dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza.

Per facilitare il tutto (….), prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby sitting la madre è tenuta ad effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali:

• il contact center Inps/Inail (tel. 803.164, gratuito da telefono fisso, oppure, da

cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante),

• il numero di fax gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL,

• il sito www.inail.it /Sezione ‘Punto cliente’,

• la sede INPS

La madre poi dovrà, prima della consegna dei buoni alla lavoratrice, intestarli, scrivendo su ciascun buono lavoro, negli appositi spazi, il proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il periodo della relativa prestazione e convalidando il buono con la propria firma.

Tutto chiaro no? Ma soprattutto molto accessibile a tutte!

 

La sempre critica Consulente del Lavoro

Rossella Quintavalle