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Le News Tamburelli-Quintavalle

La malattia dei collaboratori

 

Introdotto dal comma 788 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) , il trattamento di malattia per la categoria dei collaboratori vede tra i destinatari gli iscritti alla gestione separata, privi di altra copertura previdenziale e non titolari di pensione che versano alla gestione previdenziale l’aliquota piena del 27,72% (di cui lo 0,72%aggiuntivo all’IVS).

Da gennaio 2012, a seguito di quanto sancito dall’articolo 24, comma 26, del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 23/12/2011, (msg. Inps n. 4143 del 7/3/2012) l’indennità di malattia (oltre al trattamento economico per congedo parentale) è riconosciuta anche ai professionisti iscritti alla gestione separata, non titolari di pensione e privi di altra copertura previdenziale,  obbligati a versare autonomamente in sede di dichiarazione dei redditi, il contributo pieno alla gestione separata.

Sono esclusi dalla tutela previdenziale:

  •  gli associati in partecipazione;
  • i collaboratori occasionali con reddito annuo inferiore a € 5.000;
  • i pensionati;
  • gli iscritti alla Gestione separata già titolari di altra copertura previdenziale che versano alla gestione l’aliquota ridotta del 18%;
  • le mini co.co.co

Possono fruire dell’indennità di malattia, pagato direttamente dall’Istituto,  i titolari di contratti a progetto,  collaborazione coordinata e continuativa, occasionale qualora:

-          nei 12 mesi precedenti l’evento risultino accreditato almeno 3 mesi,   anche non continuativi di contribuzione nella Gestione Separata;

-          nell’anno solare precedente l’evento morboso, il reddito individuale assoggettato a contributo presso la gestione separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo che per l’anno 2013 è pari a 99.034,00 euro. Il pagamento dell’indennità di malattia è stabilito nella misura del 50% dell’importo corrisposto per la degenza ospedaliera.

L’indennità di malattia spetta a decorrere dal quarto giorno e fino ad un massimo temporale di un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque per almeno 20 giorni nell’arco dell’anno solare. Per gli eventi  che si verificano nello stesso anno solare, non può essere superato il limite di 1/6 di 365 giorni (61 gg.).

 

l’indennità di malattia viene corrisposta nella misura del 4% - 6% - 8% assumendo a riferimento l’importo della retribuzione giornaliera che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (art. 2, c. 18, Legge 335/1995) previsto nell’anno di inizio della malattia, a seconda della copertura contributiva attribuita nei dodici mesi precedenti l'evento di malattia (da 3 a 4 mesi il 4% - da 5 a 8 mesi il 6% - da 9 a 12 mesi l’8%).

Come da circolare Inps n. 47 del 2632013, l'indennità, calcolata per il 2013 su euro 271,33 (massimale contributivo = euro 99.034,00/ 365), corrisponderà per ogni giornata a :

-          euro 10,85 (4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;

-          euro 16,28  (6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;

-          euro 21,71 (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Indennità per ricovero ospedaliero

Il collaboratore, in possesso dei medesimi requisiti richiesti in caso di malattia, ha diritto, in caso di ricovero ospedaliero, a percepire l’indennità fino ad un massimo di 180 giorni con le seguenti percentuali:

-          8% del massimale contributivo se risultano accreditate fino a quattro mensilità di contributi;

-          12% del massimale contributivo se risultano accreditate da cinque a otto mensilità;

-          16% del massimale contributivo de risultano accreditate da nove a dodici mensilità.

Per le degenze iniziate nell'anno 2013, l'indennità, per ogni giornata indennizzabile, è pari a:

-          euro 21,71, in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;

-          euro 32,56, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;

-          euro 43,41, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

L’indennità sarà corrisposta direttamente dall’Inps dietro domanda da presentarsi in via telematica entro il termine di  prescrizione di un anno, calcolato dal giorno successivo alla fine dell’evento di malattia.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 
 
 
 
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