Licenziare costa di più con qualche eccezione
L’Inps ha finalmente partorito la circolare n. 44 del 22/3/2013, sul contributo del licenziamento introdotto dall’art. 2, co. 31-35, come in seguito modificati dal comma 250 legge 228/2012.
Si tratta del contributo dovuto in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni a meno che non siano dovute a giusta causa.
Ricade dunque nel nuovo balzello anche il caso di mancata conferma di un rapporto di apprendistato da parte del datore di lavoro ed anche il caso di dimissioni della lavoratrice nel periodo di maternità tutelato. Insomma, anche quando il datore di lavoro non ne ha responsabilità, deve pagare.
Sono dunque ricompresi anche
tutti i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuti dal 1/1/2013, ogni qual volta in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Il datore di lavoro paga un c.d. “ticket” per ogni dodici mesi di anzianità aziendale degli ultimi tre anni di attività lavorativa del lavoratore. Nel computo dell’anzianità aziendale vanno ricompresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello indeterminato, se il rapporto è continuato senza soluzione di continuità o gli stessi sono stati comunque oggetto di recupero del contributo addizionale dell’1.4%. Sono ricompresi i rapporti di apprendistato, compreso il recesso dal datore di lavoro al termine del periodo formativo ed esclusi, fino al 31/12/2016 i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità di cui all’art. 5, comma 4, della legge n. 223/91.
L’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile lordo CIGS che, per il 2013, è pari a Euro 1.180; quindi euro 483,80 per ogni dodici mesi, da riproporzionare per i periodi inferiori ad un anno per arrivare dunque ad un massimo di versamento di euro 1451,00.
La somma invece non va riproporzionata in caso di part-time.
Sono escluse da tale obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di
lavoro a seguito di:
- dimissioni (ad eccezione di quelle per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità;
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedura di conciliazione presso la D.T.L. (vedi oltre), nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici;
- decesso del lavoratore.
Rimangono ancora esclusi e fino a tutto il 2015 :
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro;
b)interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
le cessazioni intervenute a seguito di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria. Si precisa che tale ultima esenzione opera con esclusivo riferimento a situazioni che rientrano nel quadro dei provvedimenti di “tutela dei lavoratori anziani” di cui all’articolo 4 della legge n.
92/2012.
COME SI VERSA
L’obbligo contributivo deve essere assolto entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica la risoluzione del rapporto di lavoro (es. per un licenziamento avvenuto il 4 maggio 2013, il contributo ex art. 2, comma 31 della legge 92/2012 deve essere pagato entro la denuncia riferita al mese di giugno 2013, i cui termini di versamento e di trasmissione sono fissati, rispettivamente, al 16 e al 31 luglio 2013). Ai fini dell’esposizione sul flusso UniEmens del contributo in parola, deve essere valorizzato, nell’elemento CausaleADebito>, di <AltreADebito>, di <DatiRetributivi>, il nuovo codice causale “M400” avente il significato di “Contributo dovuto nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 2 comma 31 della legge 92/2012” e, nell’elemento <ImportoADebito>, l’importo da pagare.
Le cessazioni avvenute da gennaio a marzo 2013
Per le interruzioni di rapporto di lavoro interessate dal nuovo contributo, si ha tempo fino al 16/6/2013 per saldare il conto. Il codice da utilizzare sarà il “M401”.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




