Con circolare n. 38 del 14/3/2013 L’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’indennità spettante ai cocopro a seguito di quanto stabilito nella riforma del lavoro.
I primi chiarimenti sono arrivati con il messaggio n. 20803 del 18.12.2012 l’INPS Si riepilogano le notizie fondamentali.
Dal 2013 l’indennità è pari al 5% del minimale annuo di reddito imponibile previsto per artigiani e commercianti, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. L’importo è liquidabile in unica soluzione se inferiore ai 1000,00 euro o in importi mensili pari o superiori a 1000,00 euro se superiore.
Per gli anni 2013/2014 e 2015:
- il requisito minimo di almeno 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente alla G.S, ai fini della percezione dell’indennità, è ridotto a 3 mesi;
- l’indennità, per lo stesso triennio, è elevata dal 5% al 7% del minimale annuo di reddito come sopra indicato.
Fino al 2012 l'indennità era pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell'anno precedente, e comunque di importo non superiore a 4.000 euro. I collaboratori che hanno maturato il diritto entro il 31/12/2012 per gli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31/12/2012, sottostanno alle regole precedenti e gli aventi diritto potranno presentare domanda di indennità, decorsi almeno due mesi in assenza di nuovo contratto, entro i successivi 30 giorni.
Requisiti dal 2013
Per aver diritto all’indennità è necessario che si verifichino le sotto elencate condizioni (circ. Inps n. 38 del 14/3/2013):
- il rapporto di lavoro deve cessare per fine lavoro, oggettivamente rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro di tali tipologie di lavoro;
- solo ed esclusivamente nella domanda relativa all’anno di riferimento 2013, i collaboratori devono dichiarare l’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi nell’anno 2012. Non è quindi previsto dal 2013 il decorso di almeno due mesi di assenza del contratto di lavoro né che il collaboratore sia privo di lavoro al momento della domanda;
- i collaboratori devono aver operato in regime di mono committenza: aver svolto la propria attività esclusivamente per un unico committente e tale caratteristica deve essere riferita all’ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro” (rilevabile dalle denunce UNIEMENS);
- il richiedente deve aver conseguito l'anno precedente un reddito non superiore a 20.000 euro annualmente rivalutato in base alle variazioni dell’indice ISTAT;
- con riferimento all'anno di riferimento devono essere stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, almeno un numero di mensilità non inferiore a uno;
devono risultare accreditati nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Dal 2013 il termine di presentazione è entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. Qualora il requisito venga maturato nel mese di dicembre il termine di presentazione della domanda viene prorogato al 31 gennaio dell’anno successivo.
I soggetti che hanno maturato il diritto al 31/12/2012, accedono al trattamento sulla base delle regole vigenti fino al 31/12/2012.
La nuova modulistica sarà a breve modificata.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




