Con interpello n. 6 del 5 febbraio 2013, la Direzione Generale dell’attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in risposta al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha confermato che l’indennità di disoccupazione e le indennità dovute alla donna lavoratrice in caso di dimissioni nel periodo tutelato fino ad un anno di età del bambino, non può intendersi estesa ai tre anni indicati quale periodo di convalida delle dimissioni in caso di dimissioni di madre/padre e previsto dal comma 4 dello stesso articolo.
L’articolo 55 del novellato D.lgs. n. 151/2001, Testo Unico su maternità e paternità, prevede che:
“In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui e' previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennita' previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento.”
Il comma 4 dell’articolo 55 in questione, come modificato dalla legge n. 92/2012, cosi’ recita:
“La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
Il ministero conclude affermando che:
“…la disposizione sancita al comma 4, estendendo da un anno ai primi tre anni di
vita del bambino il periodo in cui è necessario attivare la convalida della risoluzione consensuale del rapporto e delle dimissioni da parte della lavoratrice madre, ha solamente inteso rafforzare la procedura volta ad asseverare la genuinità della scelta di porre termine al rapporto di lavoro. In definitiva, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che l’estensione temporale dell’istituto della convalida non abbia riflessi sul diritto all’indennità erogata a seguito di dimissioni volontarie di cui al comma 1 la quale, pertanto, può essere fruita solo nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
