Rimane fissa al 28 febbraio la scadenza annuale per la consegna del CUD/2013 e delle certificazioni dei redditi erogati agli autonomi, relativamente ai redditi conseguiti nel 2012.
Tra le novità del modello segnaliamo
- Entra in scena nel CUD anche l’INPDAP a seguito dell’accorpamento della previdenza del settore pubblico all’INPS;
- Trova posto, nei punti 123 e 126 del modello, l’ammontare dei contributi dedotti nell’anno in eccedenza rispetto al tetto di 5.164,57 previsto per i lavoratori di prima occupazione che possono dedurre gli importi nei 20 anni successivi al quinto anno di iscrizione al fondo di previdenza complementare (che inizia proprio nel 2012).
- Nuovo codice “CB” per segnalare i benefici spettanti ai datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nelle aree del sisma del 20/5/2012 e del 29/5/2012.
Redditi esenti non obbligatori nel Cud 2013
L’Agenzia delle Entrate, Con il comunicato del 22/2/2013, l’agenzia delle Entrate ha reso noto che
L’esonero tiene conto delle difficoltà applicative
I sostituti d’imposta non sono obbligati a indicare i redditi esenti da loro erogati nella nuova
annotazione BQ del Cud se i sistemi informativi di cui dispongono non consentono di ottenere questo dato entro il 28 febbraio, termine entro il quale va rilasciata la Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.
Dal momento che i redditi esenti non incidono sulla corretta determinazione delle imposte
dovute da parte del contribuente e non vanno indicati in dichiarazione, l’Agenzia, in presenza di difficoltà di gestione del dato, riconosce al sostituto la possibilità di non redigere l’annotazione BQ relativa ai redditi 2012. Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato esclusivamente tali redditi esenti potrà, quindi, non rilasciare il Cud 2013.
Roma, 22 febbraio 2013
Tra le agevolazioni da indicare sul modello:
– l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l’incremento della produttività aziendale,
– l’abbattimento della base imponibile Irpef dei “cervelli” rientrati in Italia.
La quota di esenzione per i redditi dei frontalieri, nel 2012 scende da 8.000 a 6.700 euro.
Due nuove istituzioni sono state inserite tra i destinatari dell’8 per mille:
– la Sacra Arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa
– la Chiesa apostolica in Italia.
Pensionati
Tra le novità di consegna si rileva che a decorrere dall’anno 2013, si sensi del comma 114, dell’art. 1, della Legge di Stabilità, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati in modalità telematica. Il cittadino potrà comunque richiedere la consegna del Cud in forma cartacea.
Quando presentare la denuncia dei redditi
Ricordiamo che il lavoratore o pensionato che nel 2012 non ha percepito ulteriori redditi o è in possesso della prima casa o anche della seconda a disposizione per la quale ha versato l’IMU (che copriva anche le imposte statali), non deve procedere obbligatoriamente alla denuncia dei redditi a meno che non voglia portare in detrazione o deduzione oneri e spese.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




