Questa la tabella dei nuovi contributi 2013 per le colf .
Ricordiamo che in caso di cessazione di rapporto di lavoro, i contributi vanno versati entro 10 gg. Dall’ultimo giorno di lavoro. Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.
Attenzione: sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in particolare l’art. 2 ha previsto chel’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Per tale motivo i contributi dovuti sui rapporti a termine risultano di importo più elevato come da seconda tabella riportata in calce.
Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Errata corrige della news di ieri sui minimi tabellare: vitto e alloggio
|
Tabella F |
||
|
colazione / pranzo |
1,85 |
|
|
cena |
1,85 |
|
|
alloggio |
1,61 |
|
|
Totale |
5,31 |
|
DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013
Lavoratori Italiani e Stranieri
Contributi dovuti per contratto a tempo indeterminato senza addizionale
|
Retribuzione effettiva |
Retribuzione convenzionale |
Con quota CUAF |
Senza quota CUAF |
||
|
Totale |
Quota a carico lavoratore |
Totale |
Quota a carico lavoratore |
||
|
Fino a euro 7,77 |
Euro 6,88 |
Euro 1,37 |
Euro 0,35 |
Euro 1,38 |
Euro 0,35 |
|
Oltre euro 7,77 e fino a euro 9,47 |
Euro 7,77 |
Euro 1,55 |
Euro 0,39 |
Euro 1,56 |
Euro 0,39 |
|
Oltre euro 9,47 |
Euro 9,47 |
Euro 1,89 |
Euro 0,47 |
Euro 1,90 |
Euro 0,47 |
|
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
Euro 5,00 |
Euro 1,00 |
Euro 0,25 |
Euro 1,00 |
Euro 0,25 |
Contributi dovuti sui contratti a termine con il contributo addizionale
|
Retribuzione effettiva |
Retribuzione convenzionale |
Con quota CUAF |
Senza quota CUAF |
||
|
Totale |
Quota a carico lavoratore |
Totale |
Quota a carico lavoratore |
||
|
Fino a euro 7,77 |
Euro 6,88 |
Euro 1,47 |
Euro 0,35 |
Euro 1,48 |
Euro 0,35 |
|
Oltre euro 7,77 e fino a euro 9,47 |
Euro 7,77 |
Euro 1,66 |
Euro 0,39 |
Euro 1,67 |
Euro 0,39 |
|
Oltre euro 9,47 |
Euro 9,47 |
Euro 2,02 |
Euro 0,47 |
Euro 2,03 |
Euro 0,47 |
|
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
Euro 5,00 |
Euro 1,07 |
Euro 0,25 |
Euro 1,07 |
Euro 0,25 |
|
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403). |
|
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. |
In considerazione dell’aumento del contributo per i contratti a termine e della dichiarata (?) non validità del contributo dovuto sull’interruzione del rapporto a termine per i collaboratori domestici, a nulla vale fare un contratto a termine. Conviene allora fare un normale contratto a tempo determinato e poi procedere al licenziamento per risparmiare sui contributi……. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Ma non credo che la diatriba sia ancora finita.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
