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Le News Tamburelli-Quintavalle

Contributi COLF anno 2013

 

Questa la tabella dei nuovi contributi 2013 per le colf .

Ricordiamo che in caso di cessazione di rapporto di lavoro, i contributi vanno versati entro 10 gg. Dall’ultimo giorno di lavoro. Pertanto, limitatamente ai casi in cui la cessazione sia intervenuta tra il 1° gennaio e la pubblicazione della citata circolare le eventuali sanzioni per ritardato pagamento saranno calcolate a partire dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione.

 

 Attenzione: sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92; in particolare l’art. 2 ha previsto chel’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Per tale motivo i contributi dovuti sui rapporti a termine risultano di importo più elevato come da seconda tabella riportata in calce.

Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

 

Errata corrige della news di ieri sui minimi tabellare: vitto e alloggio

Tabella F
Indennità di vitto e alloggio
(valori giornalieri)

colazione / pranzo

1,85

 

cena

1,85

 

alloggio

1,61

 

Totale

5,31

 

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2013 

Lavoratori Italiani e Stranieri

 

Contributi dovuti per contratto a tempo indeterminato senza addizionale

Retribuzione effettiva

Retribuzione convenzionale

Con quota CUAF

Senza quota CUAF

Totale

Quota a carico lavoratore

Totale

Quota a carico lavoratore

Fino a euro 7,77

Euro 6,88

Euro 1,37

Euro 0,35

Euro 1,38

Euro 0,35

Oltre euro 7,77 e fino a euro 9,47

Euro 7,77

Euro 1,55

Euro 0,39

Euro 1,56

Euro 0,39

Oltre euro 9,47

Euro 9,47

Euro 1,89

Euro 0,47

Euro 1,90

Euro 0,47

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

Euro 5,00

Euro 1,00

Euro 0,25

Euro 1,00

Euro 0,25

Contributi dovuti sui contratti a termine con il contributo addizionale

Retribuzione effettiva

Retribuzione convenzionale

Con quota CUAF

Senza quota CUAF

Totale

Quota a carico lavoratore

Totale

Quota a carico lavoratore

Fino a euro 7,77

Euro 6,88

Euro 1,47

Euro 0,35

Euro 1,48

Euro 0,35

Oltre euro 7,77 e fino a euro 9,47

Euro 7,77

Euro 1,66

Euro 0,39

Euro 1,67

Euro 0,39

Oltre euro 9,47

Euro 9,47

Euro 2,02

Euro 0,47

Euro 2,03

Euro 0,47

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

Euro 5,00

Euro 1,07

Euro 0,25

Euro 1,07

Euro 0,25

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

 

In considerazione dell’aumento del contributo per i contratti a termine e della dichiarata (?) non validità del contributo dovuto sull’interruzione del rapporto a termine per i collaboratori domestici, a nulla vale fare un contratto a termine. Conviene allora fare un normale contratto a tempo determinato e poi procedere al licenziamento per risparmiare sui contributi……. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Ma non credo che la diatriba sia ancora finita.

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2012

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota CUAF (1)

fino a € 7,54

€ 6,68

1,40

(0,34) (2)

1,41

(0,34) (2)

oltre € 7,54 fino a € 9,19

€ 7,54

1,58

(0,38) (2)

1,59

(0,38) (2)

oltre € 9,19

€ 9,19

1,93

(0,46) (2)

1,94

(0,46) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 4,85

1,02

(0,24) (2)

1,02

(0,24) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 
 
 
 
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