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On line il recupero TFR alla tesoreria

Anche le domande  redatte su modelli FTES01, FTES02 e FTS03, viaggiano On line. Lo precisa l’INPS nella circolare n. 21 del 7/2/2013.

 

Sono le domande che il datore di lavoro presenta all’INPS per recuperare la quota di TFR che non è potuta transitare nelle compensazioni del mese in caso di pagamento di TFR ai lavoratori.

Se il Tfr è versato al Fondo di Tesoreria, come previsto dall’articolo 1, commi 755 e successivi della Finanziaria 2007 e definito dal decreto interministeriale del 30/01/2007, il datore di lavoro alla cessazione del rapporto di lavoro anticipa al lavoratore il Tfr accantonato, e qualora l’importo totale del trattamento di fine rapporto che l’azienda è tenuta ad erogare nel mese a titolo di prestazione finale o di anticipazione, ecceda l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti al Fondo e agli Enti previdenziali, informa l’INPS che subentrerà nel pagamento diretto al lavoratore per la differenza dovuta entro, 30 giorni. La richiesta, a decorrere dal 2013, dovrà essere fatta on line  La trasmissione della dichiarazione di incapienza da parte dell’azienda dovrà essere effettuata attraverso uno dei seguenti canali:

- accedendo al sito internet WWW.INPS.IT alla sezione “Servizi on line – Per tipologia di

utente” “Aziende, consulenti e professionisti – Domanda Fondo Tesoreria”.

- inviando un file telematico XML. Per la trasmissione dei dati da parte delle aziende sarà possibile procedere tramite invio FTP in formato XML; le specifiche tecniche per la trasmissione e i parametri di configurazione per la connessione FTP possono essere richiesti alla seguente casella di posta: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione di incapienza sono:

- il datore di lavoro, ovvero un dipendente delegato dallo stesso;

- i soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, come disciplinato nella circolare inps n. 28 dell’8 febbraio 2011;

- i responsabili delle procedure concorsuali e i responsabili della gestione dell’azienda in sostituzione del datore di lavoro.

Al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità

afferenti la trasmissione della dichiarazione di incapienza mediante modalità telematica, è previsto un periodo transitorio di sperimentazione della durata di 180 giorni, a partire dalla pubblicazione della presente circolare, durante il quale sarà possibile inviare le domande anche mediante i modelli cartacei FTES01/02/03 secondo le modalità disciplinate nel messaggio 27770 del 12/12/2008.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
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