• La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema
  • La distanza non è un problema

Iscriviti alla Newsletter Gratuita

I dati sensibili saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si prega di prendere visione dell'informativa sulla privacy.

Cerca la news

Le News Tamburelli-Quintavalle

15 febbraio: prospetto informativo

 

E’ in scadenza il prospetto informativo per i dipendenti con disabilità che le aziende che occupano più di 15 dipendenti, devono inviare tenendo conto delle novità introdotte da ultimo dalla Riforma del Mercato del Lavoro.

 

Le modifiche apportate hanno fatto slittare anche quest’anno l’invio telematico del prospetto informativo la cui scadenza è rinviata al 15/2/2013. Per l’invio si seguiranno le regole dettate dai decreti direttoriali n. 195 e 235 rispettivamente del 2/08/2012 e 5 ottobre 2012 e modelli e regole versione Gennaio 2013. I servizi informatici sono già disponibili a decorrere dal 10/1/2013.

A modificare per ultima la platea dei computabili al fine dell’obbligo di assunzione di categorie protette, è stata infatti, la legge, n. 92 del 28/06/2012 e precisamente il comma 27 lettera a) dell’articolo 4 secondo il quale i lavoratori computabili erano indicati con l’inclusione indistinta di tutti i lavoratori, eccezioni a parte, dimenticando di riportare tra gli esclusi, i lavoratori con contratto a termine che nella precedente disciplina erano fuori dal computo per contratti di durata non inferiore a nove mesi. La modifica apportata dalla Riforma, si era dimostrata esageratamente restrittiva e così un’ulteriore revisione è arrivata con l’articolo 46 bis, comma 1 lettera l) del D.L n. 83/2012,  convertito in Legge n. 134/2012, il quale ha reintrodotto l’esclusione dal personale computabile ai fini dell’obbligo normativo, dei contratti a termine fino a sei mesi.

Alla luce delle ultime modifiche, dunque, questa la commutabilità dei contratti a termine

  • rientrano  nel computo  per  il  calcolo  della  soglia  relativa  all’assunzione  obbligatoria  tutti  i  lavoratori subordinati con contratto  di durata non inferiore  a  sei mesi (in precedenza nove).

Datori di lavoro obbligati

L’articolo 3 della legge n. 68/99 indica gli obbligati al  rispetto della disciplina.

Il numero dei dipendenti appartenenti alle categorie protette di cui alla lettera 1 della legge 68/99 che soddisfano l’obbligo normativo, si diversifica a seconda della dimensione aziendale nelle seguenti unità:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti; per le aziende  che occupano da 51 a 150 dipendenti è stabilita inoltre una quota di riserva pari a  un’unità tra orfani, coniugi superstiti e profughi, mentre per le aziende con dimensioni superiori, è riservata una quota pari all’1% di tali soggetti (art. 18, comma 2). Le assunzioni possono avvenire per il 60% tramite chiamata nominativa e il 40% con chiamata numerica;
b) due lavoratori, se il numero dei lavoratori occupati è ricompreso tra 36 e 50 dipendenti; le assunzioni devono essere effettuate per il 50% con assunzione nominativa e per l’altro 50% con chiamata numerica;
c) un lavoratore, con assunzione nominativa, se il personale occupato è ricompreso tra 15 e 35 dipendenti; in questo caso per i datori di lavoro privati l’obbligo scatta solo in caso di nuove assunzioni.

Nell’ipotesi prevista alla lettera c), l’obbligo di assumere un invalido deve essere assolto entro 12 mesi dall’assunzione del  sedicesimo dipendente. Per le successive assunzioni, il datore di lavoro ha 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo per presentare la richiesta al Servizio Collocamento Obbligatorio competente per territorio.

Non sono considerate nuove assunzioni:

- quelle effettuate per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto;

- i soggetti che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro sessanta giorni dalla     data di  cessazione;

- i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per tutta la durata del contratto almeno fino al momento della loro conferma in servizio;

- i contratti a tempo determinato di durata fino a sei mesi;

- i lavoratori assunti per il tramite del collocamento obbligatorio.

(Vedi circolari Ministero del Lavoro n. 4 e 41 del 2000).

Rimangono esclusi dall’obbligo di assunzione di soggetti disabili i datori di lavoro esercenti le seguenti attività:

- edilizia, limitatamente al personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (cfr.    art. 1, comma 53, L. 247/2007; nota M.L. n. 13/III/002256 del 29/01/2008);

- gli impianti a fune per il personale adibito alle aree operative del trasporto;

- il personale viaggiante del settore autotrasporto;

- il trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale addetto a tali servizi.

Con la nota n. 17699 del 12.12.2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche

Sociali ha fornito alcuni chiarimenti in riferimento alla nuova disciplina del collocamento

obbligatorio, disponendo tra le altre cose, la proroga del termine di presentazione

del prospetto informativo per i disabili al 15.02.2013.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
Studio Associato Tamburelli-Quintavalle
P.IVA 03530611007
Via Adolfo Gandiglio, 27 - 00151 Roma
Tel 06.65740153 - Fax 06.65741754
Produced by Salvatore Leo WebInformatica
Copyright © 2011 Studio Tamburelli Quintavalle.
Tutti i diritti riservati.