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Nuovi Requisiti per disoccupazione- ASpI

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La nuova indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali è stata riordinata dall’articolo 2 della legge 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) e modificata ulteriormente dall’articolo 1 commi 250-252  della legge 228/2012 (patto di stabilità 2013).

 

Sebbene sia stata ampliata la nuova platea dei destinatari occorre attendere che le nuove figure, quali gli apprendisti che non hanno precedente contribuzione contro la disoccupazione,  inizino a maturare l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo (dal 1° gennaio 2013).

 

Per aver diritto all’ASpI il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

-         devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione contando a ritroso dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato;

-         possesso di almeno 52 settimane di contribuzione (coperte ai fini della disoccupazione e non inferiore ai minimali settimanali) nel biennio che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro;

-         rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l’impiego.

 

Sono considerati utili a tal fine:

-         i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione;

-         i periodi di congedo parentale se regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;

-         i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, mentre non sono considerati utili i periodi di lavoro all'estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale;

l'astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare

 

Non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

 

- malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro ovviamente nel rispetto del minimale retributivo;

- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;

-  assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. La presenza dei suddetti periodi deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

 

 

Nuova base di calcolo dell’indennità

 

L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile,comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive,  ai fini previdenziali degli ultimi due anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L'indennità mensile è pari al 75 per cento dell’importo ottenuto nei casi in cui quest’ultima sia pari o inferiore per il 2013 all'importo di 1.180 euro mensili,  (importo rivalutato annualmente).

Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75 per cento di 1.180 euro incrementata di una somma pari al 25 per cento del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

 

Riduzione

 

Durata della prestazione

E’ previsto un aumento graduale nei prossimi tre anni, della durata della prestazione in quanto collegata all’età del lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

 

La durata massima, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, è disciplinata nei seguenti termini:

per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nell'anno

2013:

- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;

- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;

2014:

- otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;

- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;

- quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

2015:

- dieci mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;

- dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni;

- sedici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquantacinque anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

2016

- per i lavoratori di età inferiore ai cinquantacinque anni, l'indennità viene corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi 12 mesi ;

- per i lavoratori di età pari o superiore ai cinquantacinque anni, l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di diciotto mesi, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni, detratti i periodi di indennità già eventualmente fruiti sia a titolo di indennità di disoccupazione ASpI che mini-ASpI negli ultimi 18 mesi .

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro di Roma