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L a nuova detassazione...e gli straordinari?

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Con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 è stato decretato il prolungamento anche per il 2013 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, ma naturalmente in modalità più complessa rispetto a prima.

 

 

Il comma 481 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (patto di stabilità) , ha prorogato per l’anno 2013, 2014, e 2015 con diversi stanziamenti, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.

Nel 2012, per ultimo l'articolo 26 del D.L. n. 98/2011 - convertito in Legge n. 111/2011 - aveva stabilito che:  “Per l'anno 2012 le somme erogate ai  lavoratori  dipendenti  del settore privato  in  attuazione  di  quanto  previsto  da  accordi  o contratti  collettivi  aziendali  o  territoriali   sottoscritti   da associazioni dei datori di lavoro e dei  lavoratori  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi  di produttività,  qualità,   redditività,   innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli  utili  della  impresa,  o  a  ogni  altro  elemento rilevante ai fini del miglioramento della  competitività  aziendale, compresi i contratti aziendali  sottoscritti  ai  sensi  dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra  Confindustria,  Cgil,  Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del  reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di  lavoro.”

 

Ma molto cambia per il 2013 e non certo a favore del lavoratore. In conclusione, senza specificare esattamente quali voci prendere in considerazione, si è messo in crisi chi detassava straordinari, lavoro notturno e quant’altro, lasciandoli nel dubbio.

 

OGGI E’ TUTTO PIU’ COMPLICATO in quanto:

 

Per l'anno 2013  le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività,  in  esecuzione di contratti  collettivi  di lavoro  sottoscritti a livello aziendale o territoriale  da associazioni dei datori di lavoro  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono soggette a un imposta sostitutiva dell’imposte sul reddito delle persone fisiche, pari al 10%.

 

Destinatari:

 

limite massimo:

 

Ma la cosa più sconcertante è la restrizione dell’ambito delle retribuzioni che fanno sorgere l’agevolazione fiscale per i lavoratori.

 

Per Retribuzione della produttività si intendono:

 

  1. le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad  indicatori quantitativi di produttività /redditività qualità/efficienza!innovazione
  2. le voci retributive erogate  in  esecuzione di  contratti  che  prevedano  l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: 

a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati. finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture  produttive  idoneo  a  raggiungere  gli  obiettivi  di  produttività convenuti mediante una  programmazione mensile della  quantità  e  della collocazione oraria della prestazione;

b)  introduzione  di  una  distribuzione  flessibile  delle  ferie  mediante  una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; 

c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di  strumenti informatici, indispensabili per  lo svolgimento delle  attività Lavorative;

d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.

 

Parole, dico  io, solo parole che lasciando nello sconcerto gli operatori e più di loro, lasciano senza agevolazioni i lavoratori delle piccole ziende.

 

E non è finita!

Tanto per renderci il lavoro più facile, per monitorare lo sviluppo delle misure cosi’ come modificate e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del citato decreto, i datori di lavoro dovranno depositare i contratti presso la D.T.L. entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un'autodichiarazione di conformità.

Il Ministero del Lavoro provvederà alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati.

 

Ci auguriamo che al più presto intervengano le necessarie disposizioni di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.

 

Grazie sempre per la semplificazione!

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma