Con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 è stato decretato il prolungamento anche per il 2013 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, ma naturalmente in modalità più complessa rispetto a prima.
Il comma 481 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (patto di stabilità) , ha prorogato per l’anno 2013, 2014, e 2015 con diversi stanziamenti, le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro.
Nel 2012, per ultimo l'articolo 26 del D.L. n. 98/2011 - convertito in Legge n. 111/2011 - aveva stabilito che: “Per l'anno 2012 le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa, o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sono assoggettate ad una tassazione agevolata del reddito dei lavoratori e beneficiano di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro.”
Ma molto cambia per il 2013 e non certo a favore del lavoratore. In conclusione, senza specificare esattamente quali voci prendere in considerazione, si è messo in crisi chi detassava straordinari, lavoro notturno e quant’altro, lasciandoli nel dubbio.
OGGI E’ TUTTO PIU’ COMPLICATO in quanto:
Per l'anno 2013 le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività, in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono soggette a un imposta sostitutiva dell’imposte sul reddito delle persone fisiche, pari al 10%.
Destinatari:
- Sale da 30.000 euro a 40.000 euro il tetto di reddito (percepito nel 2012) per beneficiare della detassazione agevolata al 10% del premio di produttività. Il reddito si considera al lordo delle somme già assoggettate nell’anno 2012 all’imposta sostitutiva e solo per i lavoratori del settore privato;
limite massimo:
- 2500 euro lordi
Ma la cosa più sconcertante è la restrizione dell’ambito delle retribuzioni che fanno sorgere l’agevolazione fiscale per i lavoratori.
Per Retribuzione della produttività si intendono:
- le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività /redditività qualità/efficienza!innovazione
- le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:
a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati. finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività Lavorative;
d) attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Parole, dico io, solo parole che lasciando nello sconcerto gli operatori e più di loro, lasciano senza agevolazioni i lavoratori delle piccole ziende.
E non è finita!
Tanto per renderci il lavoro più facile, per monitorare lo sviluppo delle misure cosi’ come modificate e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del citato decreto, i datori di lavoro dovranno depositare i contratti presso la D.T.L. entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, allegando un'autodichiarazione di conformità.
Il Ministero del Lavoro provvederà alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati.
Ci auguriamo che al più presto intervengano le necessarie disposizioni di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro.
Grazie sempre per la semplificazione!
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




