Con messaggio n. 371 del 8/1/2013, l'Inps ha reso nota l'applicazione della decisione della Corte costituzionale (sent. 257 del 22/11/2012) con la quale si dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'articolo 64, comma 2 del D.lgs. n. 151/2001 che disciplinava in tre mesi l'indennità di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 autonome che adottano o hanno in affidamento preadottivo un minore, anziché di cinque mesi.
" Tenuto conto dell'obbligo di fruire del congedo di maternità/paternità entro cinque mesi dall'ingresso in famiglia del minore, sia in caso di adozione nazionale che nel caso di adozione internazionale, l'estensione del periodo di congedo disposto dalla Corte Costituzionale risulta applicabile, in presenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dell'indennità di maternità/paternità, a tutti i rapporti non esauriti, intendendosi come tali quelle situazioni giuridiche per le quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o estinzione del diritto per prescrizione."
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




