Le News Tamburelli-Quintavalle

Una tantum per i co.co.pro

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Con il messaggio n. 20803 del 18.12.2012 l’INPS ha illustrato le modalità per poter fruire  dell’indennità a seguito di quanto stabilito nella riforma del lavoro.

Si riepilogano le notizie fondamentali.

 

Dal  2013 l’indennità è pari al 5% del minimale annuo di reddito imponibile previsto per artigiani e commercianti,  moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. L’importo è liquidabile in unica soluzione se inferiore ai 1000,00 euro o in importi mensili pari o superiori a 1000,00 euro se superiore.

Per gli anni 2013/2014 e 2015:

Fino al 2012 l'indennità era pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell'anno precedente, e comunque di importo non superiore a 4.000 euro. I collaboratori che hanno maturato il diritto entro il 31/12/2012 per gli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31/12/2012, sottostanno alle regole precedenti e gli aventi diritto potranno presentare domanda di indennità, decorsi almeno due mesi in assenza di nuovo contratto, entro i successivi 30 giorni.

 

Requisiti

Per aver diritto all’indennità è necessario che si verifichino le sotto elencate condizioni (Msg. . 3040 del 7/2/2011):

l’interessato deve presentare domanda entro due mesi dalla conclusione dell’ultimo rapporto a progetto e nel termine di 30 giorni dall’interruzione, una apposita domanda.

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma