Introdotta dall’articolo 2 della legge 92/2012 (Riforma del Mercato del Lavoro) come modificato dai commi da 250 a 252 dell’articolo 1 della legge 228/2012 (Patto di stabilità), questa ASpI (Assicurazione sociale per l’impiego) ha creato un po’ di confusione per la grande pubblicità che è stato fatto di un aumento contributivo del 1.61% che, per come diffuso, sembrava fosse per tutti indistintamente. L’ASpI ha invece introdotto due nuove imposizioni: un nuovo contributo per i tempi determinati e per i licenziamenti.
Intanto precisiamo che l’ASpI e la Mini-ASpI andranno a sostituire integralmente dal 2017 la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosciuti nelle ipotesi di cessazione del rapporto
di lavoro: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali; disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti; disoccupazione speciale edile; mobilità (circolari INPS 140 e 142 del 2012).
Cosa cambia da gennaio 2013
ASpI: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti normali (per i requisiti vedi circolare n. 142/2012 INPS).
Mini-ASpI.: disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti (vedi messaggio INPS n.20774/2012).
La contribuzione risulta aumentata solo per i dipendenti di quei settori che non erano precedentemente destinatari dell’indennità di disoccupazione, nulla cambiando per gli altri.
In effetti la questione non è così generalizzata, nel senso che non tutti subiranno il doppio aumento.
L’aliquota del 1.31% + 0.30% toccherà in particolar modo per la prima volta quei settori dove precedentemente i lavoratori non rientravano nel diritto all‘indennità di disoccupazione quali: le cooperative soci delle Coop. DPR 602/70 e legge 250/58, il personale subordinato artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato, e in particolar modo gli apprendisti.
Forse per la generalità dei datori di lavoro al di sotto dei 9 addetti, il colpo più forte è proprio relativo agli apprendisti assunti dal 2012 in quanto, da poco sgravati al 100% dei contributi, si ritrovano colpiti nuovamente da un versamento contributivo, ad eccezione di quelli assunti dalle liste di mobilità.
Aumento sui contratti a termine
Altro pesante aumento lo rilevano i datori di lavoro sul lavoro a termine. L’aumento del 1.4% pesa non poco sulle loro casse anche se, limitatamente a sei mesi, potrà essere effettuato il recupero in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. La nuova percentuale è pari allo 1.40%. In alcuni settori dunque sui contratti a termine quindi, a carico del datore di lavoro, la contribuzione aumenta dello: 1.31%+0.30%+1.40% = 3.01% con alcune esclusioni meglio precisate nella circolare n. 140 dell’INPS cui si rimanda per i particolari.
Ticket sui licenziamenti
E poi dulcis in fundo guai a licenziare o a non confermare un contratto di apprendistato! Oltre alle complicazioni già in atto, si aggiunge il famigerato Ticket.
Si tratta di una somma commisurata all’anzianità di servizio e limitatamente a gli ultimi tre, compresi i periodi di lavoro con contratto diverso a quello indeterminato, se il rapporto è continuato senza soluzione di continuità o sono stati comunque oggetto di recupero del contributo addizionale dell’1.40%. Sono esclusi, fino al 31/12/2016 i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo d’ingresso nelle procedure di mobilità.
Si dovrà versare (ma non si sa ancora come) una somma pari al 41% del massimale mensile ASpI che per il 2013, è pari a 483.80 euro per ogni dodici mesi di anzianità, da rapportare ad anno. Rimangono ancora esclusi e fino a tutto il 2015 :
a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro;
b)interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




