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Le News Tamburelli-Quintavalle

Nuove CO dal 10/1/2013

 

Da Gennaio 2013 l’aggiornamento dei modelli CO

Dal 10/1/2013 sono stati modificati i modelli di Comunicazione Obbligatoria da effettuarsi a cura dei datori di lavoro in caso di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro per adeguamento alle novità della Riforma del Lavoro e dal c.d. Decreto Semplificazioni (legge 35/2012).

 

Le relative istruzioni nel nuovo “Modelli e regole Gennaio 2013”, versione ottobre 2012, allegato al decreto Direttoriale n. 235/2012 pubblicato su www.cliclavoro.it .

Le modifiche

Agricoli

Con il modello Unificato UNILAV si potranno comunicare insieme le assunzioni contestuali di due o più operai agricoli a tempo determinato compilando i campi del rapporto di lavoro una sola volta. Sarà cura del servizio informatico riprodurre le singole comunicazioni (articolo 18 della Legge n. 35 del 4/04/2012).

Comunicazione di più agevolazioni

Con questa modifica si potranno inserire più codici di agevolazione  in caso di assunzione di soggetti titolari di diverse tipologie agevolative.

Prosecuzione di fatto nei contratti a termine

Nei casi di prosecuzione di fatto del contratto a termine il datore di lavoro è obbligato a comunicare al Centro Per l’Impiego, prima dell’originaria scadenza, la prosecuzione e relativa durata  (comma 2 bis articolo 5 del D.lgs. n. 368/2001)

UNILAV per gli apprendisti

Le nuove modifiche riguardano  la data di termine del periodo formativo che deve essere comunicata al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro o prorogata successivamente. Nel caso di lavoratori stagionali, tale data coinciderà con la data di fine rapporto. E’ stata inoltre aggiunta, nella  tabella "CO_trasformazioneRL" la dicitura "fine periodo formativo" che deve essere utilizzato solo in caso di termine anticipato del periodo formativo.

Variazioni dei dati precedentemente comunicati

Possibile per i datori di lavoro effettuare alcune rettifiche dei dati in precedenza comunicati (oltre la scadenza ad oggi stabilita in cinque giorni dalla comunicazione originaria), nei casi in cui, in difetto, si  rischierebbe o di danneggiare il lavoratore o il datore di lavoro.

Le rettifiche sono previste nei seguenti casi: 

a) rettifica a seguito di verbale di ispezione;

b) rettifica per variazione di agevolazione;

c) rettifica per variazione dei dati del permesso di soggiorno.

Per richiesta di assistenza o chiarimento ci si può rivolgere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
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