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Il 27/12/2011 un altro salasso: l’acconto IVA 2012

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Mi spiace lasciarvi prima delle festività Natalizie con un’altra penoso notizia, ma questo c’e’ e a questo dobbiamo sottostare.

 

 

Scade il 27 dicembre, come ogni anno oramai dal lontano 1991 per effetto dell’articolo 6

della Legge 405/1990, l’ultimo versamento dell’anno dovuto dai contribuenti con partita IVA.

E’ in pagamento l’acconto dell’IVA 2012 che sottostà ad una precisa disciplina e che non reca neppure quest’anno differenze sostanziali dalla precedente scadenza.
 
E’ dovuto da tutti i contribuenti che hanno un’attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto e per i quali, nel IV trimestre 2011 per i contribuenti trimestrali o nel mese di dicembre 2011 per quelli mensili, è scaturito un debito IVA.
 
L’importo dovuto e’ stranamente ancora pari all’88% del debito dell’anno precedente senza tenere conto dell’IVA pagata per adeguamento ai parametri o agli studi di settore.
 
Non va effettuato alcun pagamento se dal calcolo scaturisce un importo inferiore a 103,29 euro.
 
Il calcolo può essere effettuato con tre metodi diversi scegliendo quello più favorevole:
 
CALCOLO STORICO: si prende a base la liquidazione del IV trimestre 2011 o la liquidazione del mese di dicembre 2011, al lordo dell’acconto 2011 versato il 27/12/2011 e si calcola l’ 88% del debito totale.
CALCOLO PREVISIONALE: ci si limita a pagare l’ 88% dell’IVA che si prevede sia il debito del IV trimestre 2012 o del mese di dicembre 2012.
CALCOLO ANALITICO: si versa direttamente il debito al 100% dell’imposta risultante dalle registrazioni effettuate al 20/12/2012.

 

Il contribuente potrà pagare l’importo più conveniente risultante dai tre metodi.
Sono esentati dal pagamento coloro che hanno iniziato l’attività nel 2012 o chiuso la partita IVA entro novembre 2012 se mensili, o settembre 2012 se trimestrali, coloro che si avvalgono do regimi speciali ed in particolare:

2008);

Legge 388/2000 (c.d. neo-attività); l’esonero scatta anche nel primo anno in cui

non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei

limiti di ricavi o compensi;

fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;

pro-loco in regime forfetario;

esoneri dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;

del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali), a condizione che

non esercitino altre attività soggette ad Iva;

un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);

calcolare un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29

euro).

ex art. 13, Legge n. 388/2000, per decorrenza del triennio ovvero per

superamento dei limiti dei ricavi o dei compensi.

Soggetti in regime dei minimi(art. 27 L. 98/2011).

sono passati al regime ordinario.

Soggetti interessati dagli eventi calamitosi in presenza di apposito provvedimento di sospensione.

Il codice tributo da inserire nel modello F24 e’ 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali, l’anno di riferimento è il 2012.
 
Il versamento non può essere rateizzato ma può essere compensato con altri crediti di tributi o contributi.
 Si potrà recuperare l’acconto in sede di calcolo  di liquidazione relativa:

 


Se il pagamento non venisse effettuato entro la scadenza, e’ ammesso l’istituto del ravvedimento attraverso il quale entro 30 giorni (27/01/2013), oltre agli interessi legali ( del 2,5% annui da versare con il codice tributo 1991, si paga una sanzione del 3% dell’imposta dovuta  e il 3,75% se versata oltre il mese ma entro la data di presentazione della dichiarazione annuale – 30/09/2013. opportunità di risparmio sul ravvedimento se il ritardo risulta inferiore ai 14 giorni. In tal caso si potrà utilizzare il ravvedimento “sprint” che implica una sanzione pari allo 0.2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo fino ad arrivare ad una sanzione massima del 2.80%

-         Il codice per versare la sanzione in questo caso, e’ 8094.

 

 


Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquintavalle.it

www.tamburelliquintavalle.it