Mi spiace lasciarvi prima delle festività Natalizie con un’altra penoso notizia, ma questo c’e’ e a questo dobbiamo sottostare.
Scade il 27 dicembre, come ogni anno oramai dal lontano 1991 per effetto dell’articolo 6
della Legge 405/1990, l’ultimo versamento dell’anno dovuto dai contribuenti con partita IVA.
E’ in pagamento l’acconto dell’IVA 2012 che sottostà ad una precisa disciplina e che non reca neppure quest’anno differenze sostanziali dalla precedente scadenza.
E’ dovuto da tutti i contribuenti che hanno un’attività soggetta all’imposta sul valore aggiunto e per i quali, nel IV trimestre 2011 per i contribuenti trimestrali o nel mese di dicembre 2011 per quelli mensili, è scaturito un debito IVA.
L’importo dovuto e’ stranamente ancora pari all’88% del debito dell’anno precedente senza tenere conto dell’IVA pagata per adeguamento ai parametri o agli studi di settore.
Non va effettuato alcun pagamento se dal calcolo scaturisce un importo inferiore a 103,29 euro.
Il calcolo può essere effettuato con tre metodi diversi scegliendo quello più favorevole:
• CALCOLO STORICO: si prende a base la liquidazione del IV trimestre 2011 o la liquidazione del mese di dicembre 2011, al lordo dell’acconto 2011 versato il 27/12/2011 e si calcola l’ 88% del debito totale.
• CALCOLO PREVISIONALE: ci si limita a pagare l’ 88% dell’IVA che si prevede sia il debito del IV trimestre 2012 o del mese di dicembre 2012.
• CALCOLO ANALITICO: si versa direttamente il debito al 100% dell’imposta risultante dalle registrazioni effettuate al 20/12/2012.
Il contribuente potrà pagare l’importo più conveniente risultante dai tre metodi.
Sono esentati dal pagamento coloro che hanno iniziato l’attività nel 2012 o chiuso la partita IVA entro novembre 2012 se mensili, o settembre 2012 se trimestrali, coloro che si avvalgono do regimi speciali ed in particolare:
- contribuenti minimiprevisti dall’art.1 cc. 96-117 Legge 244/2007 (Finanziaria
2008);
- soggetti che applicano il regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 della
Legge 388/2000 (c.d. neo-attività); l’esonero scatta anche nel primo anno in cui
non si applica il regime per rinuncia, decorrenza del triennio o superamento dei
limiti di ricavi o compensi;
- soggetti produttori agricoli in regime semplificato ovvero agricoltori che
fuoriescono da detto regime ed applicano per la prima volta il regime ordinario;
- soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
- associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e
pro-loco in regime forfetario;
- soggetti raccoglitori e rivenditori di rottami,cascami, carta da macero, vetri e simili,
esoneri dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
- imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda prima
del 30 novembre (mensili) o del 30 settembre (trimestrali), a condizione che
non esercitino altre attività soggette ad Iva;
- soggetti che presumono di chiudere l’anno in corso a credito;
- soggetti che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno precedente presentano
un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29 euro);
- soggetti che nell’ultimo periodo (mese o trimestre) dell’anno in corso presumono di
calcolare un debito non superiore a 116,72 Euro (il cui 88% è inferiore a 103,29
euro).
- Soggetti che dal 2012 sono usciti dal regime delle nuove iniziative,
ex art. 13, Legge n. 388/2000, per decorrenza del triennio ovvero per
superamento dei limiti dei ricavi o dei compensi.
Soggetti in regime dei minimi(art. 27 L. 98/2011).
- Soggetti che nel 2011 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2012
sono passati al regime ordinario.
Soggetti interessati dagli eventi calamitosi in presenza di apposito provvedimento di sospensione.
Il codice tributo da inserire nel modello F24 e’ 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali, l’anno di riferimento è il 2012.
Il versamento non può essere rateizzato ma può essere compensato con altri crediti di tributi o contributi.
Si potrà recuperare l’acconto in sede di calcolo di liquidazione relativa:
- al mese di dicembre 2012 per i contribuenti mensili in scadenza 16/01/2013
- al quarto trimestre 2012 per i contribuenti trimestrali in scadenza il 18/3/2013.
Se il pagamento non venisse effettuato entro la scadenza, e’ ammesso l’istituto del ravvedimento attraverso il quale entro 30 giorni (27/01/2013), oltre agli interessi legali ( del 2,5% annui da versare con il codice tributo 1991, si paga una sanzione del 3% dell’imposta dovuta e il 3,75% se versata oltre il mese ma entro la data di presentazione della dichiarazione annuale – 30/09/2013. opportunità di risparmio sul ravvedimento se il ritardo risulta inferiore ai 14 giorni. In tal caso si potrà utilizzare il ravvedimento “sprint” che implica una sanzione pari allo 0.2% per ogni giorno di ritardo fino al quattordicesimo fino ad arrivare ad una sanzione massima del 2.80%
- Il codice per versare la sanzione in questo caso, e’ 8094.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma




