Con circolare n. 29 del 11/12/2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto l’orientamento dell’attività di vigilanza in caso di verifica sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
Sappiamo molto bene che la legge sulla Riforma del Mercato del Lavoro ha posto una stretta anche sui contratti a progetto. Il ministero invita gli Ispettori ad un’uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale. Tra gli aspetti più interessanti, oltre quelli già noti come, eliminazione dell’attuazione dei “programmi di lavoro o fasi di essi” , collegamento ad un determinato risultato finale, non coincidenza con l’oggetto sociale del committente, e l’attenzione sul compenso, sottolineo che è stata stilata una lista di quelle “mansioni” che NON possono essere inquadrate come collaborazione coordinata e continuativa. Tra questi sono compresi quelli che comportano lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi quali:
- addetti alla distribuzione di bollette o consegna di giornali, riviste e elenchi telefonici;
- addetti alle agenzia ippiche;
- addetti alle pulizie;
- autisti e autotrasportatori;
- baristi e camerieri;
- commessi e addetti alle vendite;
- custodi e portieri;
- estetiste e parrucchieri;
- istruttori di autoscuola;
- letturisti di contatori;
- manutentori;
- magazzinieri;
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti;
- addetti alla somministrazione di cibi e bevande;
- muratori;
- prestazioni rese nell’ambio di call center per servizi in bound.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
