Domani ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti relativi agli acconti di imposta non effettuati entro il 30/11/2012 tramite l’istituto del ravvedimento SPRINT
E’ possibile ravvedersi domani, 14/12/2012, in modalità meno salata, se si sono saltati i pagamenti degli acconti di imposta in scadenza il 30/11/2012.
Chi dimentica di pagare le imposte, ma poi repentinamente si vuole ravvedere, se lo farà entro 14 giorni otterrà un trattamento più favorevole.
E’ così che la manovra per l’estate 2011 ha deliberato il nuovo “ravvedimento sprint”.
Il ravvedimento 'sprint' può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.
Dal quindicesimo giorno, si tornerà ad adottare il ravvedimento breve fino a trenta giorni di ritardo, dopo di che si ritorna al ravvedimento lungo o annuale.
Entro 14 giorni la sanzione del 30%, applicabile sui tardivi od omessi versamenti di imposte, si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo e quindi il 3% previsto nei casi di ritardo fino a 30 giorni si riduce di un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Il nuovo ravvedimento dal 6/07/2011, giorno di entrata in vigore del decreto legge n. 98 del 6/07/2011, è ora così articolato:
> lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo, oltre agli interessi legali nella misura del 2.5% annuo.
Ravvedimento Sprint anche per altre inadempienze
Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997 dall'articolo 11 della Legge n. 44 del 2012, il ravvedimento "sprint" si applicherà a tutte le violazioni e non solo a quelle relative agli omessi versamenti. Sostanzialmente sarà applicabile anche in relazione alla sanatoria relativa all’infedele dichiarazione, nonché in caso di dichiarazione omessa.
Codici per ravvedimento
8901 - Sanzione pecuniaria Irpef
1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef
8902 - Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
1994 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale
8926 - Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
1998 - Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'IRPEF - Autotassazione - art. 13 D.Lgs. N. 472 del 18/12/1997
8904 - Sanzione pecuniaria Iva
1991 - Interessi sul ravvedimento – IVA
8918 - IRES - Sanzione pecuniaria
1990 - Interessi sul ravvedimento – Ires
8907 - Sanzione pecuniaria Irap
1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
I sostituti d’imposta dovranno sommare gli interessi all’imposta scaduta.
RITARDATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DIPENDENTI
Non è previsto ravvedimento per il ritardo nel pagamento dei contributi.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
