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Le News Tamburelli-Quintavalle

IMU: il nostro regalo di Natale

Non sai mai cosa fare per regalo…….il Governo non ha dubbi

 Manca esattamente una settimana alla scadenza del saldo IMU e si invoca l’aiuto di Albert Einsten per ottenere i calcoli giusti. Un garbuglio di conteggi per ogni codice tributo, una ricerca su internet delle delibere di ogni comune, insomma come dice il nostro Governo, sicuramente  è stata UNA SEMPLIFICAZIONE!

 Quello che ci fa più imbestialire è proprio il fatto di doverla pagare molto più cara del passato e di dover sudare per calcolarla: quota statale e quota comunale che si alternano con cifre totalmente diverse e secondo l’umore dei diversi comuni italiani.

Mentre lo Stato ha mantenuto l’aliquota allo 0,76%, infatti, (o almeno sembra in quanto fino ad oggi aveva la possibilità di variarla), la maggior parte dei Comuni ha apportato le sue modifiche quasi sempre in aumento, di modo che la quota da indicare a dicembre risulta diversa da quella pagata a giugno.

La quota riservata allo Stato rimane identica (il 50% di quanto dovuto, stessa cifra di quanto già versato a giugno, (lo 0,38% dell’imponibile IMU ) ma quella comunale andrà calcolata in base alle nuove aliquote deliberate fino a ottobre 2012 dai Comuni ai quali  andrà una fetta maggiore.

Ci consoliamo solo con il fatto che  l'Imu, sostituisce l'Irpef, ma solo per i fabbricati non locati posseduti da soggetti non esercenti attività commerciale (persone fisiche non imprenditori) in quanto per l'immobile concesso in locazione, resta ferma la rilevanza del reddito anche ai fini Irpef ad eccezione di  quanti utilizzeranno la cedolare secca sulle abitazioni ad uso familiare.

entro il 17 dicembre dunque dovremo pagarla senza ulteriore possibilità di suddividerla in due tranche come è avvenuto per la prima rata.

La norma che l’ha istituita (art. 9, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011 e dall’art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011), non ha esentato la prima casa.

 

I COMPLICATI CALCOLI

Per ottenere la quota spettante al Comune, quindi, bisognerà prima calcolare l’IMU totale da versare per l’intero anno e da questa sottrarre quanto già erogato a giugno e quanto versato in totale allo Stato.

Le rendite catastali che più ci interessano Da A/1 a A/9, C/2,C/6,C/7 andranno aumentate prima del 5% poi di un ulteriore 160%.

Per facilitare il conteggio si può anche calcolare da subito sulla R.C. il 168%

ES: R.C. 1000 + 5% 1050 + 60% = 1680.oppure: R.C 1000 x 168% = 1680.

 

ALIQUOTE

Ai fini IMU l'abitazione principale e le sue pertinenze sconteranno:

  • Un’aliquota di base fissata allo 0,4% che a dicembre dovrà essere ricalcolata in base a quanto deliberato dal proprio comune di residenza;
  • al contribuente spetta una detrazione di 200 euro (aumentabile di 50 euro per ogni figlio, fino all'ottavo, di età non superiore a 26 anni, dimorante e residente nella casa).

Quanto alle pertinenze che scontano la stessa aliquota ridotta, l'abitazione principale può averne al massimo tre, ognuna delle quali appartenente a una di queste tre categorie catastali:

>  C/2 (magazzini, soffitte, cantine, locali di sgombero);

> C/6 (box auto e garage);

> C/7 (tettoie e posti auto).

Per ottenere la quota spettante al Comune PER LA PRIMA CASA, quindi, bisognerà prima calcolare l’IMU totale da versare per l’intero anno e da questa sottrarre quanto già erogato a giugno.

 

Per tutti gli altri fabbricati l’aliquota base è stabilita allo 0.76% il cui 50% è destinato allo Stato.

Entro il 17 dicembre al codice 3919 (Stato) dovrà essere indicato esattamente lo stesso importo del versamento di giugno mentre al codice 3918 destinato al comune, la differenza tra quanto pagato a giugno e quanto ricalcolato ad oggi con la nuova aliquota stabilita dal comune ove è sito l’immobile.

 

ATTENTI ALLA PRIMA CASA

L’abitazione che potrà scontare l’agevolazione al 4 per mille o superiore, sarà quella dove il soggetto contribuente dimora con la sua famiglia. Si intende prima casa agevolabile l’immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (art. 12 c. 2 DL 201/2011); la dimora abituale deve  combaciare con la  residenza anagrafica. In caso di due prime case dei coniugi nello stesso comune, solamente una, quella dove risiede il nucleo familiare, godrà dell’aliquota agevolata. Potranno essere considerate due prime case quelle situate in comuni diversi se la motivazione della residenza diversa tra coniugi dipenda da motivi validi quali quelli di lavoro.

 

L’USO GRATUITO AI FAMILIARI

Non vi sarà possibilità di sconto alcuno sulle case date in uso gratuito ai familiari o in comodato d’uso gratuito o affittate a canone agevolato; tutte sconteranno l’aliquota piena salvo eventuali rare indicazioni diverse in ciascuna delle delibere comunali.

In caso di coniugi separati, contrariamente a come operato sino allo scorso anno, saranno i coniugi assegnatari della casa a pagare l’ imposta.

 

ERRATO CALCOLO DELL’ACCONTO

Unica consolazione: il pagamento della prima rata dell’imposta è effettuato senza applicazione di sanzioni ed interessi. Come dire che se ci siamo sbagliati nel calcolare la prima rata, non saremo puniti.

 

I NUOVI CODICI PER VERSARE L’IMU

L’imposta andrà divisa tra stato e comuni.

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n, 35/E del 12/4/2012 , ha comunicato l’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, della nuova imposta municipale e la ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili a decorrere dal 18 aprile 2012. E’ stato diffuso anche un nuovo F24 semplificato appositamente costruito per il pagamento IMU ma non obbligatorio. Dal primo dicembre 2012 è possibile inoltre utilizzare anche il bollettino di c/c per pagare il saldo IMU. Modello e istruzioniper versare il saldo IMU con bollettino postale sono contenuti nel decreto del ministero dell’Economia del 23 novembre 2012.

 

In uno splittamento di importi tra comune e Stato, sono così istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”:

  • “3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale

e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;

  • “3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso

strumentale - COMUNE”;

  • “3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni –

COMUNE”;

  • “3915” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
  • “3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -

COMUNE”;

  • “3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili -

STATO”;

  • “3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati –

COMUNE”;

  • “3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati -

STATO”;

  • “3923” - denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA

ACCERTAMENTO - COMUNE”;

  • “3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA

ACCERTAMENTO - COMUNE”.

 

Auguri!

 

Rossella Quintavalle

Consulente del Lavoro in Roma

 

 
 
 
 
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