Il Ministero dell'Interno, con circ. prot. n. 7529 del 4 dicembre 2012, ha riaperto i termini per presentare le domande per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari (art. 5. D.lgs. n. 109/2012), concluso 15 ottobre 2012 ma solo per coloro che pur avendo versato l’importo forfetario di euro 1000, ad oggi non hanno ancora presentato la domanda di regolarizzazione.
Per dar modo di completare la sanatoria, sarà riattivato dal ore 8,00 del 10 dicembre 2012 e fino al 31 gennaio 2013, l’invio delle domande in telematica all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it con seguenti credenziali:
- per la mail utente: il codice fiscale/partita IVA del datore di lavoro riportato sul modello F24;
- per la password: il numero del documento identificativo del lavoratore, presente sullo stesso modello.
Nel caso in cui il rapporto con il cittadino extracomunitario si sia nel frattempo interrotto il Ministero fa presente che la pratica deve essere comunque completata attraverso tutti i passaggi disposti inizialmente:
- aver pagato l’importo forfetario di 1000 euro;
- aver presentato la domanda di emersione;
- aver sottoscritto presso lo Sportello Unico il contratto di soggiorno,
- aver assolto all'obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.
L’interruzione del rapporto prima della conclusione di tutta la procedura deve essere comunicato allo Sportello Unico ed all'INPS.
Se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per causa di forza maggiore sopravvenuta (decesso della persona da assistere o, cessazione di azienda), è possibile effettuare il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o dell'azienda subentrante, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché sussistano i requisiti previsti dalla norma. Nel caso in cui, però, il subentro non sia possibile, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
Se l'interruzione è avvenuta per motivi diversi, il datore di lavoro dovrà comunque presentarsi, insieme al lavoratore, presso lo Sportello Unico il giorno della convocazione e dichiarare la rinuncia al rapporto di lavoro sottoscrivendo il lavoratore, il contratto di soggiorno, per il periodo di effettivo lavoro e versare i dovuti contributi per almeno sei mesi come previsto dalla normativa.
Nel caso in cui il lavoratore, non si presenti con il datore di lavoro alla stipula del contratto, saranno ugualmente cancellati i procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro se si presenta, anche solo, all’appuntamento presso lo Sportello Unico.
I lavoratori stranieri non possono comunque essere assunti da un datore di lavoro diverso da quello che ha presentato la domanda di emersione.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
