Ancora novità sul lavoro intermittente dopo le modifiche apportate con la Riforma del Mercato del Lavoro (legge 92/2012), e le varie circolari esplicative, note e rettifiche sulle modalità di comunicazione.
Ricordiamo che il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dagli articoli 33 – 40 del D.lgs n. 276/2003 è stato modificato dai commi 21-22 dell’articolo 1 della legge 92/2002.
Si tratta di prestazioni di lavoro a carattere intermittente e discontinuo rese a forza di un contratto intermittente a tempo determinato o indeterminato, anche per lunghi periodi. Si tratta dunque di periodi lavoro intervallati da periodi di inattività.
Può quindi essere svolto attraverso prestazioni di carattere discontinuo o intermittente a seconda delle esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero, per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.
Eliminata la possibilità di utilizzo durante i week-end, le ferie estive, le vacanze natalizie o pasquali.
Sono assumibili lavoratori ultracinquantacinquenni e di età inferiore ai ventiquattro anni (23 anni e 364 giorni) fermo restando però che la prestazione lavorativa deve essere conclusa al raggiungimento dei venticinque anni pena la trasformazione del contratto in subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
La novità più eclatante, per evitarne un uso non controllabile di tale tipologia contrattuale, insiste nell’obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’inizio dell’attività lavorativa alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai trenta giorni (anche il giorno stesso ma prima dell’inizio della prestazione).Questo obbligo ricade anche sui contratti a chiamata stipulati anche precedentemente al 18/07/2012.
NUOVE MODALITA’ di comunicazione alla luce dell’ultima nota del ML del 26/11/2012
Modificato il modulo per la comunicazione (allegato alla nota ministeriale).
Ad oggi, le comunicazioni possibili sono:
- fax al numero 848800131 ovvero al numero di fax della Direzione territoriale del lavoro competente.
- sms al numero 3399942256 previa registrazione sul sito cliclavoro.gov.it e l'inserimento del numero di cellulare dal quale il datore di lavoro farà partire le comunicazioni (inserendo I per invio o A per annullamento seguito dal codice fiscale del lavoratore. es.: I CDFDFF55F55F254H).
- e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ovvero all'indirizzo istituzionale della Direzione territoriale del lavoro competente.
- via web previa registrazione sul sito cliclavoro.gov.it.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




