Entro il 16/12/2012, i sostituti d’imposta dovranno versare l’acconto sull’imposta sostitutiva pari al 11% del Trattamento di fine rapporto. L’acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente o seguendo il metodo presuntivo, sulla rivalutazione maturata nell’anno in corso. Tale importo verrà poi detratto dal TFR accantonato dall’azienda.
La legge istitutiva è il D.lgs. 18 febbraio 2000 n. 47 articolo 11, comma 3.
L’acconto dell’imposta, può essere determinato attraverso l’adozione di due sistemi differenti:
> con il metodo storico: pagamento del 90 % delle rivalutazioni maturate nel 2010, comprese le rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno stesso;
> con il metodo previsionale: calcolo effettuato sulle rivalutazioni che si presume matureranno nell’anno al quale l’acconto si riferisce, dai solo dipendenti in forza al 30/11/2012; la base di calcolo sulla quale determinare l’acconto è formata dal TFR maturato fino al 31/12/2011 relativo ai dipendenti in forza al 30/11/2012, sul quale viene applicato l’indice ISTAT di rivalutazione rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente (3,880058%).
I codici tributo per i versamenti sono:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo da versare entro il 16/02/2013
Anche il TFR versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS deve essere rivalutato ogni anno e tale incremento, imputato alla posizione di ogni dipendente, deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 11%.
Le aziende costituite in corso dell’anno 2011 potranno versare direttamente il saldo a febbraio 2013, o in alternativa l’acconto pari al 90%, nei termini stabiliti, dell’imposta sulle rivalutazioni maturate al 30/11/2012.
Nulla devono versare le aziende che hanno avuto per la prima volta dipendenti nel 2012.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
