Prende il via dal 25 novembre 2012 l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, di comunicare al Centro per l’Impiego territorialmente competente l'eventuale “prosecuzione di fatto” dei contratti a tempo determinato, rispetto al termine inizialmente fissato (o successivamente prorogato).
La novità emerge dall’inserimento del comma 2 bis all’articolo 5 del D.lgs. n. 368/2001, che prevede l’obbligo di comunicazione al centro per l’impiego quando, per necessità o anche per distrazione, il contratto a termine di fatto continui oltre il termine inizialmente fissato. Dal 25/11/2012 ( trenta giorni dopo la pubblicazione in GU del decreto attuativo) deve essere fatta una comunicazione obbligatoria (CO) come indicato dal decreto del 10 ottobre 2012, pubblicato in GU n. 251 del 26 ottobre 2012.
Le modalità di trasmissione del modello Unilav, per ora, è circoscritta all’indicazione della nuova data nella sezione “proroga”.
Dal 10/01/2013 invece, a seguito delle indicazioni fornite nella nota 16176 del 19/11/2012 della Direzione Generale per le Politiche del Servizio del lavoro, sarà attivo l’aggiornamento degli standard del Sistema informatico delle CO, a seguito dell’emanazione del decreto Direttoriale n. 235 del 5/10/2013 , che prevede la compilazione di un’apposita casella “prosecuzione di fatto”.
Le modifiche possono essere visionate nel nuovo “Modelli e regole Gennaio 2013”, pubblicato su www.cliclavoro.it.
Per ogni eventuale richiesta di assistenza o chiarimento ci si potrà rivolgere a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
