Con la circolare n. 128 del 3/11/2012, l’Inps ha sciolto i dubbi sulla natura dello sgravio contributivo spettante al datore di lavoro con forza lavoro fino a 9 dipendenti che ha assunto apprendisti dal 1/1/2012 o li assumerà fino al 31/12/2016.
A distanza di dieci mesi dall’inizio delle agevolazioni previste dalla legge 183/2011 per il personale assunto con qualifica di apprendista dal 1/1/2012, finalmente l’istituto di previdenza detta le informazioni utili per fruire dello sgravio contributivo al 100% per tre anni.
Anche tale beneficio rientra negli aiuti di stato minori c.d. “de minimis”.
Per tale motivo i datori di lavoro che hanno già assunto, dovranno inviare al più presto la dichiarazione come da allegato 4 della circolare. Con l’occasione l’Inps riepiloga tutto ciò che riguarda tale tipologia contrattuale anche quando assunta dalle liste di mobilità.
Allegato 4
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DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS” (sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) |
ALLA SEDE INPS DI _______________________________________
Il/La Sottoscritto/a
NOME___________________ COGNOME__________________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________________
NATO/A IL GG/MM/AA__________________ A _______________________________
in qualità di:
X Titolare X Legale rappresentante
DENOMINAZIONE AZIENDA_________________________________________
MATRICOLA INPS_________________________________________________
CODICE FISCALE________________ ________________________________
SEDE_______________________ C.S.C._______________________________
NUMERO CIDA____________________________________________________
X lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, agricolo) con codice/matricola_____________________________________________________
X committente di collaborazioni coord. e cont./a progetto (gest. sep. L. 335/95)
DENOMINAZIONE______________________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________
X professionista iscritto alla gestione separata
Al fine di usufruire dell’agevolazione prevista da (indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell’agevolazione)
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PRESO ATTO
che l’importo massimo di aiuti di stato de minimis che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio (l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada, € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca, € 7.500 se impresa attiva nel settore della produzione agricola, € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale);
che le agevolazioni di cui alla presente dichiarazione sono soggette a regime de minimis di cui al:
(barrare la casella che interessa)
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006), sugli aiuti di importanza minore (“de minimis”)
Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 (G.U.U.E. L 337 del 21.12.2007), sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli
- Regolamento (CE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012), sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, col rispetto delle condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento
- che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito;
- che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
- che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
DICHIARA
di non aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis”;
OPPURE
di aver beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro _____________________________, come specificato nella tabella seguente
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ENTE EROGATORE |
NORMATIVA di RIFERIMENTO |
IMPORTO dell’AGEVOLAZIONE |
DATA |
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SI IMPEGNA
a comunicare in forma scritta all’Inps gli aiuti in regime “de minimis”che l’impresa dovesse ricevere successivamente.
È inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni e delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.
Luogo e Data__________________ Firma_______________________
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
