Finalmente l’Avvocatura Generale dello Stato, coinvolta per l’occasione, ha detto la sua sulla documentazione da produrre nella procedura emersione lavoratori stranieri irregolari da effettuarsi ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109/2012.
(vedi mia news del 26/09/2012).
La documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione.
E dunque saranno ritenuti documenti idonei anche i seguenti:
> certificazione medica di una struttura pubblica;
> certificato di iscrizione scolastica dei figli;
> tessera nominativa dei mezzi pubblici;
> una multa;
> la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani
> una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi.
E’ ammessa anche la documentazione rilasciata da rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia, mentre non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in ‘area Schengen’ non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale.
Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma




