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Sostegno alla genitorialità

  Sostegno alla genitorialità in attesa del primo decreto Uno dei decreti attesi da quanto stabilito dalla c.d. Riforma del Mercato del Lavoro, era quello relativo alla genitorialità. Si è cercato, con un piccolissimo sforzo, di  favorire, anche se non in maniera eclatante, la conciliazione della vita lavorativa con quella familiare.   Si parla di una sperimentazione da attuarsi nel triennio 2013 – 2015.   L’astensione del padre neo genitore                                                                 Il padre lavoratore dipendente ha diritto di astenersi per un giorno entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Per questa giornata al padre spetta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione. Il neo genitore inoltre ha la facoltà di assentarsi dal lavoro, entro il medesimo periodo di cinque mesi, per ulteriori due giorni anche continuativi, ma ciò dovrà verificarsi in accordo con la madre e sostituendosi ad essa in relazione al periodo di astensione obbligatoria a lei spettante per legge. Per i due giorni facoltativi (in sostituzione della madre), spetta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps. Il lavoratore che intenda fruire di tali tre nuove giornate di astensione dal lavoro deve comunicare per iscritto al proprio datore di lavoro il giorno prescelto, con un preavviso di almeno quindici giorni. Aver concesso questo diritto al padre neo genitore è una scelta positiva, ma l’obbligo di comunicare in anticipo il giorno del permesso sembra voler vanificare l’assistenza al parto. Sarebbe forse stato meglio eliminare l’obbligo di preavviso per rendere la norma ancor più ben accetta. Ma attendevamo il decreto per capire meglio, e, mentre a noi non è permesso non rispettare le scadenze, sembrerebbe un vizio consueto invece quello di poterle scavalcare da parte di chi legifera.   Voucher alla madre per servizio di baby–sitting   Sono concessi alla madre lavoratrice “voucher” per acquisto di servizi di baby-sitting  che le permettano di svincolarsi dalla cura dei figli per riprendere più rapidamente l’attività lavorativa. In alternativa i voucher saranno utili per far fronte ai costi derivanti dalla rete pubblica dei servizi per l’infanzia, o servizi privati accreditati, da richiedere al proprio datore di lavoro. Questa nuova opportunità può essere sfruttata solo negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo per maternità, ma in alternativa al congedo parentale del periodo di sei mesi, di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 32 D.Lgs. n. 151/2001. I criteri di accesso per ambedue le novità per i genitori, sono demandate ad un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, che doveva essere adottato  entro dunque il 18/08/2012. chi l’ha visto?   Rossella Quintavalle Consulente del Lavoro in Roma
 
 
 
 
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